Senza saldo decade il conguaglio tra contributi e anticipo di integrazione salariale
La decadenza non opera anche nel caso in cui il pagamento del conguaglio sia effettuato dal datore nel termine indicato ma in una misura erronea
La decadenza semestrale prevista per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale può essere impedita soltanto dalla realizzazione effettiva del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile. Ciò, purché venga effettuato il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima. È inidonea ad impedire tale decadenza qualsiasi domanda preventiva di conguaglio, in quanto non prevista dalla legge.
In tal senso si è pronunciata la Cassazione con due sentenze pubblicate ieri, 21 gennaio 2025, la n. 1406 e la n. 1432.
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