Prima del Codice della crisi niente TFR dal Fondo di garanzia se c’è cessione d’azienda
Sussiste ex lege la responsabilità solidale del datore di lavoro cessionario con cui il rapporto continua
Per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 si deve escludere il diritto di accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia presso l’INPS per la quota di TFR e per le ultime tre mensilità maturate per lo svolgimento dell’attività lavorativa in favore del datore di lavoro cedente poi fallito, sussistendo ex lege la responsabilità solidale del datore di lavoro cessionario con cui il rapporto continua. È quanto deciso con la sentenza n. 1860 depositata ieri, 27 gennaio 2025.
Nel caso di specie vi era stata una cessione d’azienda, con contestuale stipula tra le parti di un accordo sindacale ex art. 47 della L. 428/90 con cui era stata esclusa la responsabilità della cessionaria per i debiti maturati dai lavoratori ceduti anche a titolo di TFR, con
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