ACCEDI
Sabato, 15 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Crediti postergati non compensabili nel fallimento

La Suprema Corte evidenzia l’incompatibilità tra le due discipline

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 28 gennaio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1865, depositata ieri, ha stabilito che esiste una situazione di incompatibilità tra la disciplina della postergazione, di cui all’art. 2476 c.c., e quella della compensazione in sede di fallimento, di cui all’art. 56 del RD 267/42, che rende impossibile, se non infrangendo lo scopo oggettivo dell’art. 2467 c.c., la compensazione in favore del creditore postergato con un controcredito vantato nei suoi confronti dalla società fallita.

L’art. 56 comma 1 del RD 267/42 dispone che i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Il comma 2, poi, esclude la compensazione “se il creditore ha acquistato ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU