Dal Ministero del Lavoro chiarimenti in materia di delocalizzazioni
Con l’interpello n. 1 di ieri del Ministero del Lavoro è stato chiarito che la procedura delineata dall’art. 1 commi 224 - 237-bis della L. 234/2021 deve applicarsi anche se si intenda procedere alla chiusura di distinte unità e in una sola delle unità interessate si determini un esubero di almeno 50 unità di personale.
Ai sensi del comma 224, infatti, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, viene imposto al datore di lavoro (il quale abbia occupato, nell’anno precedente, con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti) che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale con cessazione definitiva della relativa attività e licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, di darne comunicazione per iscritto a determinati soggetti, tra cui le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria.
In presenza di tale presupposto è obbligatorio seguire l’indicata procedura di cui alla L. 234/2021, cosicché per le unità produttive con meno di 50 lavoratori non è attivabile la procedura di licenziamento collettivo.
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