Tassate in Italia le indennità per cessazione del rapporto dell’agente non residente
Le indennità di cessazione del rapporto di agenzia percepite da un non residente in relazione a un rapporto di lavoro instaurato in Italia sono tassate esclusivamente in Italia, in quanto Stato di residenza al momento dello svolgimento della prestazione di lavoro e di maturazione delle indennità stesse.
Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 12 di ieri, 28 gennaio 2025.
Il caso di specie riguardava un agente che, nell’anno n-1, aveva cessato il rapporto di agenzia con un ente italiano, il quale versava le indennità di fine rapporto a partire dall’anno n, in cui lo stesso era divenuto residente in Grecia.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la precedente risposta a interpello n. 35/2019, in cui si ricordava che le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 comma 2 lett. e) del TUIR.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR, tali redditi si considerano prodotti in Italia se corrisposti a un non residente da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne le disposizioni convenzionali, l’art. 14 par. 1 della Convenzione Italia-Grecia dispone la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro autonomo nello Stato di residenza, salvo il caso in cui il residente disponga abitualmente nello Stato della fonte di una base fissa e il reddito sia attribuibile a detta base. A tal fine, la residenza del beneficiario va individuata con riferimento al periodo nel quale le indennità sono maturate, ovvero nel corso del rapporto di agenzia con l’ente italiano, con la conseguenza che nel caso specifico le stesse sono soggette a tassazione esclusiva in Italia.
Ai fini della determinazione della misura della ritenuta applicabile, occorre invece avere riguardo alla normativa dello Stato di residenza al momento di corresponsione degli importi; nel caso di specie si applica quindi la ritenuta prevista dall’art. 25 comma 2 del DPR 600/73 per i non residenti.
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