Rivalutazione dei terreni al 18% alla prova dei calcoli di convenienza
Può interessare anche i terreni agricoli la stabilizzazione della disciplina che prevede l’affrancamento delle plusvalenze con imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo o valore d’acquisto dei terreni è stata originariamente prevista dall’art. 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 ed è stata più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti.
La legge di bilancio 2025 ha stabilizzato questo regime, come quello della rivalutazione delle partecipazioni, a partire dal 1° gennaio 2025, senza apportare modifiche alla disciplina sostanziale rispetto al passato.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 18% ed è applicabile sui terreni oggetto di rideterminazione del costo fiscale.
Ai fini dell’agevolazione in argomento, possono essere rivalutati tutti i terreni posseduti a titolo di proprietà al 1° gennaio di ciascun anno che sono suscettibili di generare plusvalenze imponibili ex art. 67 comma
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