Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS al 100%
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 39039 di ieri, ha previsto che il credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS potrà essere fruito nella misura piena del 100%.
Si ricorda che l’art. 13 del DL 60/2024 ha previsto un credito d’imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti dall’8 maggio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS, istituite ai sensi dell’art. 1 commi da 61 a 65-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 445771/2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025 è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
Con la risoluzione n. 10 del 6 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7038” per poter usufruire in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate.
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