Correzione delle Certificazioni Uniche 2025 con rebus sanzioni
Alla modifica dei termini di trasmissione non è seguito l’adeguamento delle norme sanzionatorie
In base all’art. 4, commi da 6-bis a 6-quinquies, del DPR 322/98, i sostituti d’imposta, in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative all’anno 2024, devono:
- trasmetterle in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2025);
- consegnarle ai soggetti sostituiti, percettori del reddito, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Per la consegna delle Certificazioni ai contribuenti è prevista un’unica scadenza ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41