Privilegiate le spese per l’apertura della liquidazione giudiziale
La prelazione per spese di giustizia va riconosciuta agli esborsi e alle spese legali sostenute dal creditore
In sede di esecuzione individuale e collettiva le “spese di giustizia” per atti conservativi o espropriativi di beni mobili e immobili, sostenute dal singolo creditore nell’interesse e con vantaggio comune per tutti creditori, sono assistite da privilegi particolarmente “forti”. Infatti, gli artt. 2755 e 2770 c.c. attribuiscono il privilegio alle spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi rispettivamente per beni mobili e immobili e l’art. 2777 c.c. dispone che tali privilegi sono preferiti a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.
In breve, le spese di giustizia hanno una preferenza speciale che:
- per beni i mobili prevale sul creditore pignoratizio (e soccombe solo rispetto ai privilegi marittimi e aeronautici, di cui al codice ...
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