IVA non dovuta con diritto al rimborso per il cessionario
Ammissibile una normativa che nega la detrazione per operazioni riqualificate come non soggette
La Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata a esaminare il tema dell’IVA indebitamente applicata dal fornitore per operazioni non soggette e le conseguenti modalità di recupero dell’imposta da parte del cessionario o committente.
Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-640/23, è stato affermato il duplice principio secondo cui, laddove una cessione di beni sia stata riqualificata come operazione non soggetta a IVA:
- è legittima una normativa nazionale che nega al cessionario o committente il diritto alla detrazione dell’imposta indebitamente pagata al fornitore, anche quando sia impossibile o eccessivamente difficile ottenere la restituzione di quanto versato;
- il cessionario o committente, se soggetto passivo, deve poter rivolgere la sua domanda di rimborso
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