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Il divieto di prova della notifica in appello supera il vaglio di costituzionalità

L’art. 58 del DLgs. 546/92 è però incostituzionale per le deleghe e le procure

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 28 marzo 2025

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L’art. 58 comma 1 del DLgs. 546/92, introdotto dal DLgs. 220/2023, ha previsto, quale regola generale, l’impossibilità di produrre nuove prove in appello in special modo documenti.
Ciò salvo la parte dimostri di non avere potuto, per causa ad essa non imputabile, produrli in primo grado oppure salvo il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Con la sentenza n. 36, depositata ieri, 27 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 4 comma 2 del DLgs. 220/2023 illegittimo nella parte in cui prevede che il nuovo regime operi per i ricorsi in appello notificati dal 5 gennaio 2024 e non dai ricorsi di primo grado notificati da questa data.
La Corte Costituzionale, però, ha anche dichiarato illegittimo il terzo comma limitatamente alle parole “delle

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