L’Agenzia conferma che i bonus edilizi non sono posizioni soggettive
Nell’ambito di una scissione i crediti che ne derivano possono essere ripartiti senza vincoli
Con la risposta a interpello n. 82, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della possibile qualificazione dei crediti d’imposta come posizioni soggettive da ripartire ex art. 173 comma 4 del TUIR tra società scissa e beneficiarie.
Si tratta di una questione che è stata recentemente interessata anche da un intervento normativo, perché con l’art. 16 comma 1 lett. a) del DLgs. 192/2024 è stato riscritto l’art. 173 comma 4 del TUIR, tra l’altro proprio allo scopo di renderne più uniforme e prevedibile l’interpretazione e l’applicazione.
La disposizione appena richiamata dispone che, nell’ambito di una scissione, le posizioni soggettive, tra le quali rientra “ogni situazione attiva o passiva generata dalla normativa
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