Definiti i criteri per la formazione equipollente dei gestori della crisi
I corsi organizzati da CNDCEC, Ordini e altri soggetti autorizzati varranno anche per l’aggiornamento biennale degli iscritti nell’Elenco speciale
Con l’Informativa n. 48/2025, pubblicata ieri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha reso noto di aver definito i criteri di equipollenza per l’aggiornamento biennale dei professionisti che risultano iscritti nell’Elenco dei gestori della crisi d’impresa.
Il DLgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. correttivo-ter) ha modificato le disposizioni contenute dall’art. 356 comma 2 del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019, riducendo da 40 a 18 il monte ore necessario per assolvere l’obbligo di aggiornamento biennale (per avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro) e offrendo agli Ordini professionali la possibilità di stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale
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