L’irretroattività del divieto di documenti in appello rimette le parti in secondo grado
Ora il giudice di secondo grado deve ammettere la produzione dei documenti
La sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 della Corte Costituzionale, intervenuta in tema di nuove prove in appello, ovvero sull’art. 58 del DLgs. 546/92 e sull’art. 4 del DLgs. 220/2023 che ha stabilito la decorrenza della predetta norma, ha attitudine a incidere fortemente nei processi in corso.
La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma 2 del DLgs. 220/2023 nella parte in cui prevede che l’art. 58 del DLgs. 546/92, come modificato dal DLgs. 220/2023, operi per i ricorsi in appello notificati dal 5 gennaio 2024 e non dai ricorsi di primo grado notificati da questa data.
Inoltre, ha anche dichiarato illegittimo il terzo comma limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere
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