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L’irretroattività del divieto di documenti in appello rimette le parti in secondo grado

Ora il giudice di secondo grado deve ammettere la produzione dei documenti

/ Rebecca AMATO

Sabato, 29 marzo 2025

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La sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 della Corte Costituzionale, intervenuta in tema di nuove prove in appello, ovvero sull’art. 58 del DLgs. 546/92 e sull’art. 4 del DLgs. 220/2023 che ha stabilito la decorrenza della predetta norma, ha attitudine a incidere fortemente nei processi in corso.

La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma 2 del DLgs. 220/2023 nella parte in cui prevede che l’art. 58 del DLgs. 546/92, come modificato dal DLgs. 220/2023, operi per i ricorsi in appello notificati dal 5 gennaio 2024 e non dai ricorsi di primo grado notificati da questa data.
Inoltre, ha anche dichiarato illegittimo il terzo comma limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere

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