Lo scontrino cartaceo lascerà il passo a quello digitale
L’acquirente potrà ancora richiedere la copia cartacea ma la regola sarà l’invio del documento in formato elettronico
Già oggi diverse catene commerciali hanno scelto di fare ricorso al rilascio dello “scontrino” in modalità digitale per documentare le operazioni al dettaglio. Si tratta di una procedura che, seppure ancora poco diffusa, risulta ammessa dalla normativa di riferimento.
Infatti, il DM 7 dicembre 2016, con il quale sono state individuate le modalità per certificare ai fini commerciali le operazioni oggetto di trasmissione dei corrispettivi, dispone che il documento commerciale, previo accordo con il destinatario, possa essere emesso anche in forma elettronica, garantendone l’autenticità e l’integrità.
In termini pratici, ove si intenda procedere alla stampa virtuale, occorre in primo luogo che vi sia l’accettazione del formato elettronico da parte dell’acquirente (in genere mediante comportamento concludente, con la comunicazione dell’indirizzo telematico da parte del consumatore) e, in secondo luogo, che l’esercente sia in grado di apporre la firma digitale sul documento.
La procedura ordinaria di emissione dello “scontrino”, tuttavia, rimane quella della stampa cartacea.
Nei prossimi anni, però, l’approccio potrebbe essere ribaltato. Infatti, con una risoluzione approvata lo scorso 17 giugno in Commissione Finanze alla Camera (n. 7-00286), è stata proposta l’introduzione di un sistema di generazione e trasmissione del documento in formato digitale da integrare sui registratori telematici e sugli altri strumenti di invio dei corrispettivi (si pensi alle nuove soluzioni software).
L’iniziativa guarda alle soluzioni adottate in altri Paesi (come la Francia) e intende favorire il processo di dematerializzazione dei documenti commerciali.
Essa nasce, in particolare, dall’esigenza di ridurre l’impatto ambientale derivante dalla stampa degli “scontrini”, poiché la carta utilizzata per tali documenti non è riciclabile, trattandosi di carta termosensibile che non può essere smaltita come quella comune. Secondo quanto rappresentato dai proponenti, inoltre, la produzione di documenti cartacei non solo comporta l’abbattimento di alberi, ma richiede l’utilizzo di ingenti quantità di acqua.
A ciò si aggiunge il fatto che la maggior parte dei documenti emessi ha natura puramente commerciale, nel senso che essi vengono utilizzati come mera prova d’acquisto per i resi o l’esercizio dei diritti di garanzia e non assumono valenza fiscale, essendo rilasciati senza i dati di identificazione del cliente. Sotto tale profilo, si ricorda che il documento commerciale, salvo richiesta dell’acquirente, è emesso senza l’indicazione del codice fiscale (art. 4 comma 2 del DM 7 dicembre 2016).
La risoluzione recentemente approvata, dunque, impegna il Governo ad adottare nuove misure normative che prevedano l’introduzione graduale dell’obbligo di dotare gli strumenti impiegati per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi di un sistema per generare e inviare il documento commerciale all’acquirente anche in formato digitale.
Resterebbe comunque ferma la possibilità per il cliente di richiedere la stampa cartacea del documento commerciale.
I primi a essere coinvolti sarebbero le imprese della grande distribuzione per le quali si propone che l’obbligo divenga efficace dal 1° gennaio 2027.
In seconda battuta verrebbero coinvolti gli altri soggetti IVA, adottando un criterio basato sull’entità del volume d’affari (così come avvenuto ad esempio quando è stato introdotto il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi).
Anche se non viene indicata una soglia di riferimento, si propone di introdurre l’obbligo:
- a partire dal 1° gennaio 2028 per i soggetti con volume d’affari superiore a un importo che verrà in seguito stabilito;
- a partire dal 1° gennaio 2029 per il resto degli esercenti.
In sostanza, anche se non verrebbe introdotto un obbligo di emissione del documento commerciale digitale, verrebbe favorito il ricorso a tale formato.
Nell’ambito della risoluzione si fa presente, peraltro, che un intervento sui registratori telematici e sugli altri sistemi di rilevazione dei corrispettivi è già previsto, in vista del 1° gennaio 2026, allo scopo di garantire il collegamento tra questi strumenti e quelli di pagamento elettronico. Infatti, per effetto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 commi 74-77 della L. 207/2024), a partire dal prossimo anno gli esercenti saranno tenuti a registrare e memorizzare in modo puntuale, nonché a inviare in forma aggregata, i dati dei corrispettivi unitamente a quelli dei pagamenti elettronici.
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