In Gazzetta le regole antiriciclaggio per gli operatori non finanziari che trasportano contante
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati pubblicati due provvedimenti della Banca d’Italia, datati entrambi 16 giugno 2025, su antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela destinati agli operatori non finanziari gestori del contante.
Il primo provvedimento, in particolare, reca disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’art. 8 del DL 350/2001 nonché sull’organizzazione, le procedure e i controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco. Si ricorda infatti che l’art. 8 citato, al comma 2-bis, prevede che gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, che col provvedimento in esame disciplina l’adempimento, dettando:
- i requisiti di iscrizione;
- lo schema della domanda di iscrizione;
- i presidi organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare in materia antiriciclaggio.
Il secondo provvedimento invece contiene le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco ed è suddiviso in otto parti:
- criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- obblighi di adeguata verifica;
- obblighi semplificati di adeguata verifica;
- obblighi rafforzati di adeguata verifica;
- esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi;
- astensione;
- obblighi di conservazione;
- disposizioni finali.
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