Penalty protection per i disallineamenti da ibridi sotto la lente di Assonime
Analizzati le caratteristiche generali del regime premiale e il contenuto della documentazione
La circ. Assonime n. 14/2025, nell’ambito delle novità dei modelli REDDITI SC e IRAP 2025, analizza il regime opzionale di penalty protection per i disallineamenti da ibridi introdotto dall’art. 61 del DLgs. 209/2023 e la relativa documentazione, che fanno il loro esordio in dichiarazione per il periodo d’imposta 2024 con riferimento sia al periodo d’imposta 2024 che a quelli precedenti, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni di contrasto ai disallineamenti da ibridi contenute nel DLgs. 142/2018 (cioè dal 2020 in poi per i contribuenti solari, in linea con le Direttive ATAD di cui il decreto rappresenta norma di attuazione).
La circolare, che riprende in parte alcune tematiche già approfondite nella risposta alla consultazione n. 14/2021 e nella circ. n. 14/2022, analizza le caratteristiche generali del regime premiale per poi concentrarsi sul contenuto della documentazione regolato dal DM del 6 dicembre 2024 e sui riflessi interpretativi della normativa primaria che da questa possono derivare, ad esempio per la fattispecie degli ibridi importati.
Dal punto di vista operativo, per poter accedere al regime di penalty protection è richiesto che un soggetto passivo, che può essere a tal fine anche “designato” da altre entità, predisponga la documentazione (relativa a ciascun periodo d’imposta, da firmare elettronicamente con marca temporale), ne dia comunicazione all’Agenzia delle Entrate presentando la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a cui questa si riferisce (potendo al riguardo ricorrere all’istituto della remissione in bonis) e, in caso di richiesta, la consegni all’Amministrazione entro 20 giorni lavorativi. Viene sottolineato come il mancato adempimento dell’onere di comunicazione all’Agenzia precluda l’effetto premiale, rendendosi quindi applicabile, in caso di contestazione, la sanzione per infedele dichiarazione.
Circa le tempistiche per l’apposizione della firma elettronica con marca temporale, le disposizioni dell’art. 5 del DL 84/2025 hanno posticipato il termine alla data di scadenza della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2024 (per i contribuenti “solari”), di fatto risolvendo il dibattito sulla data di conclusione del “periodo transitorio” prevista dal DM. Tale posticipazione del termine, che per i contribuenti “solari” posticipa la predisposizione della documentazione dei periodi d’imposta 2020-2022 al 31 ottobre 2025, può avere un impatto significativo per i contribuenti con esercizio a cavallo.
La parte centrale della circolare analizza i criteri di indagine e il processo interno di rilevazione dei fenomeni ibridi (come declinati negli Allegati A e B del DM 6 dicembre 2024), che costituiscono il “cuore” del patrimonio informativo contenuto nella documentazione e messo a disposizione in via volontaria e preventiva dal contribuente a favore dell’Agenzia, giustificando la rinuncia all’applicazione delle sanzioni amministrative da parte di quest’ultima.
Al riguardo, si sottolinea la differenza tra le fattispecie degli ibridi diretti (o di primo livello) e degli ibridi importati (o di secondo livello). Mentre per i primi è prevista una sorta di “obbligazione di risultato”, nel senso che ogni singola transazione rilevante (o transazione rilevante multipla) che si intende “proteggere” va identificata in maniera analitica, riportando specifiche informazioni e dandone piena disclosure all’interno della documentazione, per gli ibridi importati è prevista una sorta di “obbligazione di mezzi” consistente nell’approntamento di adeguate procedure e processi di analisi ritenuti idonei a intercettarne i rischi, senza che sia richiesta alcuna specifica identificazione delle singole operazioni. Tale attività, come indicato nell’Allegato B, richiede il coinvolgimento dell’ufficio fiscale di vertice del gruppo, fattispecie particolarmente complessa nel caso di gruppi avente vertice all’estero e in particolare in una giurisdizione extra-europea.
Circa le informazioni generali sul gruppo, l’Allegato A chiede di fornire una panoramica molto dettagliata, riportando, per le entità che lo compongono, determinate informazioni sulle fattispecie che possono innescare i fenomeni ibridi tassativamente identificati dal DLgs. 142/2018, come ad esempio la qualificazione fiscale nella giurisdizione di costituzione e nella prospettiva dei soci, la giurisdizione di residenza fiscale, la partecipazione a un regime di consolidato fiscale oltre a informazioni sulle stabili organizzazioni.
In merito ai soggetti in regime di adempimento collaborativo, la circolare approfondisce le disposizioni dell’art. 12 del DM 6 dicembre 2024, sottolineando come il regime di penalty protection si possa includere nell’ambito più generale degli “obblighi connessi alla comunicazione delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva” di cui al provv. dell’Agenzia n. 101573/2017.
Assonime fornisce poi alcuni spunti di riflessione derivanti dal citato DM, in particolare nell’ambito degli ibridi importati. Se in tema di ibridi diretti appare chiaro come il soggetto italiano abbia la possibilità (quantomeno in linea teorica) di “accedere” alle informazioni necessarie per valutare la sussistenza di un disallineamento ibrido avversato dal sistema, per i fenomeni ibridi importati l’accesso al patrimonio informativo da parte del soggetto italiano può risultare particolarmente complesso, in particolare ove questo sia parte di un gruppo avente il vertice in una giurisdizione extra-europea (ad es. in una giurisdizione che non ha introdotto le disposizioni anti ibridi di matrice OCSE).
Valorizzando anche il contenuto delle “note” e degli esempi presenti nel corpo del citato DM e nei relativi allegati, sono messe a confronto due impostazioni che si differenziano in modo significativo circa l’identificazione del “perimetro” di applicazione delle disposizioni sugli ibridi importati: da un lato l’impostazione OCSE (esposta nel HMA Report del 2015), secondo cui le regole sui disallineamenti importati non trovano applicazione per i pagamenti effettuati a favore di un soggetto localizzato in una giurisdizione che abbia implementato l’intero complesso delle raccomandazioni OCSE (in ragione del fatto che in tale fattispecie il disallineamento da ibridi diretto, estero su estero, è neutralizzato, in via di principio, nelle giurisdizioni in cui si origina) e, dall’altro lato, la posizione espressa dalla circ. dell’Agenzia n. 2/2022, secondo cui le regole sui disallineamenti importati si dovrebbero applicare sia quando non siano state introdotte norme di contrasto dei disallineamenti da ibridi, sia quando tali norme non garantiscano lo stesso standard minimo di protezione delle corrispondenti disposizioni domestiche di recepimento delle Direttive ATAD (con evidenti complessità operative, ad esempio alla luce dell’approccio di danno adottato in Italia in merito a determinate categorie di fenomeni ibridi).
Tali due diverse impostazioni hanno un impatto radicale sia nell’identificazione di un fenomeno ibrido eventualmente importato in Italia, sia nell’applicazione del c.d. apportionment approach, ovvero della ripartizione della reazione al fenomeno ibrido tra le diverse giurisdizioni (dotate evidentemente di disposizioni di contrasto ai disallineamenti da ibridi) che “finanziano” direttamente o indirettamente il soggetto in capo al quale si realizza il fenomeno ibrido (a seconda dell’ordine structured, direct e indirect espressamente citato anche dall’Agenzia). Vista la delicatezza del tema, Assonime auspica un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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