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Mercoledì, 25 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Esenzione IVA per i servizi del medico competente

/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Mercoledì, 25 giugno 2025

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In base al DLgs. 81/2008 (Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il medico competente è il soggetto che, essendo in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e svolgere gli altri compiti previsti dal medesimo decreto.

Tra questi rientrano, però, non soltanto attività di natura prettamente “sanitaria”, come le visite mediche e la prescrizione di esami e indagini diagnostiche (che sono finalizzate a valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica e a controllare il suo stato di salute), ma anche l’effettuazione di sopralluoghi ambientali per la verifica delle norme di sicurezza, la gestione della cartella sanitaria, le attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori.

Sotto il profilo IVA, dunque, se appare chiaro che la prima tipologia di attività può essere ricondotta tra le prestazioni sanitarie esenti ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, meno immediata è la riconducibilità delle altre prestazioni nell’ambito della stessa esenzione.

Stando al tenore letterale del citato art. 10 n. 18), sono esenti da IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese da esercenti professioni e arti sanitarie sottoposte a vigilanza.
Quale interpretazione autentica della norma esentativa, è stato quindi disposto che “le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

In breve, le prestazioni che rientrano nei compiti del medico competente — così come definite, in precedenza, dal DLgs. 626/94 e attualmente dal DLgs. 81/2008 — vengono ricondotte dal legislatore tra quelle oggetto dell’esenzione.

L’Amministrazione finanziaria ha osservato che sono ricomprese “nella fattispecie in questione anche le prestazioni mediche rese dal medico competente, nell’ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro”, precisando altresì che l’esenzione non è condizionata dalla natura giuridica del soggetto che eroga il servizio, rientrandovi sia le prestazioni rese dal singolo professionista, sia quelle rese da una società che si avvale della collaborazione di medici abilitati (ris. Agenzia delle Entrate n. 181/2003).

Con riferimento alle operazioni oggetto di esenzione, il documento di prassi fa esplicito riferimento a quelle eseguite nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria che, stando all’art. 41 del DLgs. 81/2008, non comprenderebbe, ad esempio, i servizi di formazione. Per contro, va sottolineato come l’art. 6 comma 10 della L. 133/99, nell’estendere il regime di esenzione ai servizi del medico competente richiama, a livello generale, quelli resi ai sensi del DLgs. 626/94.
Sembra dunque, possibile ricondurre all’esenzione in parola la generalità dei servizi svolti dal medico competente, ove rientranti nei compiti a questi assegnati (prima dal DLgs. 626/94 e poi dal DLgs. 81/2008).

Peraltro, con la circolare n. 4/2005 (§ 7), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “il bene giuridico primario protetto attraverso l’attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell’ambiente di lavoro”. Sulla base di questo assunto, anche le attività che non sono direttamente rivolte alla persona o non sono prettamente di natura sanitaria dovrebbero potersi considerare esenti da IVA nella misura in cui il loro scopo principale è la tutela della salute.

Non operativo il divieto di e-fattura

Sotto il profilo documentale, il medico competente emette fattura nei confronti del datore di lavoro. In tal caso, non sembra precluso l’utilizzo della fattura elettronica via SdI.

Infatti, il divieto di fatturazione elettronica riguarda:
- le fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 10-bis del DL 119/2018);
- le fatture che sono riferite a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, anche se i relativi dati non vanno trasmessi al Sistema TS (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018).

Per quanto riguarda il medico competente, invece, occorre rilevare che:
- i dati delle fatture rilasciate al datore di lavoro, anche se persona fisica, non vanno inviati al Sistema TS (cfr. FAQ sul sito web sistemats1.sanita.finanze.it);
- le relative prestazioni si considerano rese a un committente soggetto passivo (il datore di lavoro), quindi in ambito B2B.

Risulterebbe dunque consentita l’emissione di e-fattura via SdI, fermo restando che, nel rispetto della normativa sulla privacy, i nominativi delle eventuali persone fisiche, materialmente beneficiarie delle prestazioni, non dovranno essere indicati nel documento elettronico (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 73).

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