Nelle misure di prevenzione, rigetto della revoca del sequestro prodromico alla confisca inoppugnabile
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito, nella sentenza n. 14860 depositata ieri, il seguente principio: in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 del DLgs. 159/2011 per effetto della L. 161/2017, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile.
I giudici di legittimità, da un lato, ritengono che non via sia altra possibile interpretazione della norma; d’altra parte, tuttavia, affermano che proprio tale necessaria interpretazione determina una disparità di trattamento tra il terzo interessato e il pubblico ministero, che pone una questione di legittimità da sottoporre alla Corte Costituzionale.
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