La mera coabitazione non basta per poter fruire dei permessi 104
Permessi solo ai lavoratori che prestino assistenza ai soggetti rientranti in una delle categorie individuate dalla legge
Con l’ordinanza n. 10976/2026, la Cassazione si è pronunciata in materia di fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, chiarendo che possono godere delle tre giornate di permesso solo i lavoratori che prestino assistenza ai soggetti rientranti in una delle categorie individuate dalla legge (coniuge, convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge del soggetto abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, aveva rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice avverso la revoca della fruizione dei permessi – goduti tra il 2007 e il 2011 – per assistere un congiunto ex art. 33 comma 3 della L. 104/92, per carenza del requisito familiare, posto che il soggetto beneficiario dell’assistenza era il cugino del coniuge.
La lavoratrice aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando come, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 – che ha dichiarato l’incostituzionalità del menzionato art. 33 comma 3 nella parte in cui non includeva i conviventi tra i soggetti destinatari dell’assistenza –, la tutela andrebbe estesa in favore di tutti i soggetti conviventi che necessitano assistenza, a prescindere dal grado di parentela.
Investita della controversia, la Cassazione respinge le richieste della lavoratrice.
In prima battuta, i giudici di legittimità evidenziano come la convivenza cui si riferisce la menzionata sentenza n. 213/2016 non può che essere quella more uxorio, intesa quale “legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”.
Diversamente, la situazione propria della dipendente, sostanziandosi in una mera coabitazione, esula dal perimetro disegnato dalla Corte Costituzionale.
Tale impostazione è peraltro confermata dalla modifica dell’art. 33 comma 3 operata dal DLgs. 105/2022 che, proprio al fine di adeguare la norma a quanto previsto dalla Consulta, ha introdotto, tra i soggetti che possono beneficiare dei permessi, il “convivente di fatto” ex art. 1 comma 36 della L. 76/2016.
Né si può sostenere, conclude la Corte, che la norma come integrata dalla pronuncia della Corte Costituzionale giunga a violare i precetti costituzionali non permettendo la fruizione del beneficio a soggetti che, pur non essendo legati da rapporti di stretta parentela o di convivenza more uxorio, assistano persone con disabilità con loro conviventi, in quanto “non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di circoscrivere la fruizione del beneficio nell’ambito delle relazioni familiari”.
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