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Venerdì, 24 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Anche i continui contatti telefonici svelano l’insider trading secondario

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 aprile 2026

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 10697/2026, ha precisato che i fatti costitutivi dell’insider trading secondario (nel contesto della fattispecie amministrativa di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, di cui all’art. 187-bis comma 4 del DLgs. 58/98, c.d. TUF) sono:
- il possesso dell’informazione privilegiata;
- la conoscenza, o la conoscibilità, con l’ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell’informazione;
- il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando l’informazione privilegiata oppure la comunicazione ad altri dell’informazione privilegiata, al di fuori delle situazioni che legittimano tale comunicazione, o, ancora, la raccomandazione o l’induzione di altri al compimento di tali operazioni.

Anche a fronte della peculiarità del singolo contesto, sono elementi idonei a provare l’integrazione di tale illecito:
- le qualità professionali e i ruoli dei soggetti coinvolti;
- la concomitanza degli incontri;
- le particolarità delle operazioni di investimento;
- le caratteristiche dei titoli (ove non abbiano, in precedenza, mai suscitato l’attenzione degli interessati);
- le modalità di acquisito;
- i ripetuti contatti telefonici a ridosso delle operazioni di acquisto.

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