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IL CASO DEL GIORNO

La clausola risolutiva espressa determina l’imponibilità IVA del contributo

/ Luca BILANCINI

Venerdì, 24 aprile 2026

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La valutazione del corretto inquadramento giuridico dei contributi erogati dagli enti pubblici è attività che, pur essendo complessa, risulta indispensabile per determinarne l’esatto trattamento ai fini IVA. Dalla qualificazione delle somme come mere movimentazioni di denaro o come corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi (o di una cessione di beni) discende, rispettivamente, l’esclusione o la rilevanza agli effetti del tributo.

La stessa Agenzia delle Entrate, nell’emanazione della circ. 21 novembre 2013 n. 34, aveva riconosciuto la complessità di una valutazione che le numerose istanze presentate “dimostrano essere non sempre agevole”.
Il documento di prassi fornisce un quadro di riferimento indispensabile per definire il corretto trattamento dei contributi ai fini IVA, individuando una serie di criteri – generali e sussidiari – la cui applicazione va eseguita “secondo l’ordine gerarchico/sequenziale indicato”.

In primis la qualificazione di un’erogazione della P.A. come contributo o corrispettivo va operata avendo riguardo alle norme di legge interne o a quelle di rango comunitario.
In questo senso, possono essere considerati contributi pubblici, non rilevanti ai fini IVA, quelli effettuati “in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti”, come per il caso degli aiuti di Stato automatici.
Allo stesso modo, sono somme non soggette a imposta:
- quelle concesse secondo criteri e modalità predeterminate, in base alla disciplina prevista dall’art. 12 della L. 241/90;
- quelle il cui procedimento è definito a livello eurounitario ed è attuato a livello domestico mediante bandi o delibere di organi pubblici;
- quelle erogate in base alle norme del codice civile (è il caso, ad esempio, degli apporti di capitale esposti in bilancio nel patrimonio netto).

Vanno, invece, qualificate come corrispettivi, rilevanti ai fini IVA, le erogazioni che conseguono alla stipula di contratti pubblici o quelle che, pur essendo concluse “al di fuori di o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici”, operano all’interno del medesimo schema. In tale circostanza, infatti, si è in presenza di una “erogazione-corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi” (circ. n. 34/2013, punto 1.2).

In assenza del riscontro di un riferimento normativo che permetta di individuare la natura delle somme erogate dalla P.A., la valutazione andrà operata caso per caso in base a criteri sussidiari (anch’essi applicati secondo un “ordine gerarchico/sequenziale”).

Una corrispettività tra elargizione di denaro e attività finanziata sarà desumibile dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione acquisisca i risultati di tale attività.
In subordine, il vincolo di corrispettività potrà essere dedotto dalla presenza di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento all’interno della convenzione (anche in presenza di “norme di rinvio”). Ciò in quanto tali strumenti regolano tipicamente “le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti” (cfr. ancora circ. n. 34/2013).

In assenza delle citate clausole, l’erogazione potrebbe comunque assumere la natura di corrispettivo, laddove l’attività finanziata concretizzi “un’obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale” (circ. n. 34/2013).
A conclusioni coerenti con tale orientamento sono giunti, ad esempio, i giudici di legittimità, nell’affermare che “la carenza di una clausola risolutiva o di una clausola penale e la irrilevanza delle modalità di utilizzo del contributo sono univocamente sintomatiche di una «erogazione non corrispettiva» che ne esclude l’assoggettabilità ad IVA” (Cass. 17 dicembre 2021 n. 40622). Di tenore analogo, fra le altre, la risposta a interpello n. 234/2019, nella quale l’Agenzia delle Entrate qualificava come escluse da IVA le somme trasferite a un’azienda consortile per la promozione dei territori degli enti eroganti, in considerazione dell’assenza di vantaggi diretti per le P.A. e della carenza di “clausole risolutive espresse o di risarcimento del danno da inadempimento”.
La stessa Amministrazione finanziaria, conformandosi ai criteri sin qui evidenziati, assumeva la rilevanza ai fini IVA del contributo versato a una società in house cui era stata concessa la gestione della tratta di una pista ciclopedonale. Nel caso di specie, veniva rilevato, tra l’altro, che sebbene la convenzione non fosse stata stipulata “nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica di cui al Codice degli appalti pubblici”, si era in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive.

Inoltre, pur mancando clausole risolutive espresse o di risarcimento del danno, l’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte del beneficiario del contributo sarebbe restato “comunque soggetto alle regole generali del codice civile” (risposta a interpello n. 433/2023).

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