La perdita del capitale sociale potrebbe non essere indice di insolvenza
I danni da aggravamento del dissesto sono considerati dall’insorgenza dell’insolvenza
La Corte d’Appello di Cagliari, nella sentenza n. 192/2025, fornisce interessanti precisazioni in ordine ai termini entro i quali gli amministratori dovrebbero rilevare la perdita del capitale sociale e limitarsi ad una gestione meramente conservativa della società.
Rispetto a tali profili appare opportuno partire dalle conclusioni formulate nel caso di specie dal CTU, dal momento che sono ritenute condivisibili dai giudici d’appello. La vicenda attiene al fallimento di una srl, costituita nel 2007, che nel corso del 2008 aveva perso interamente il capitale sociale. Il curatore fallimentare agiva in giudizio nei confronti degli amministratori della società per ottenere il risarcimento dei danni corrispondenti ai maggiori debiti registrati negli esercizi 2009 e 2010 per effetto della prosecuzione dell’impresa.
Rispetto a tale situazione, nella relazione dell’ausiliario del giudice si legge: “l’esercizio 2008 evidenzia sicuramente una situazione ancora non stabile della società, che può essere fisiologicamente contestualizzata nel breve ciclo di vita dell’impresa, ma che non concretizza, sulla base dei dati analizzati, una situazione di conclamata e manifesta insolvenza … Già a partire dall’esercizio 2009 risulta invece evidente come l’equilibrio non solo patrimoniale, ma anche finanziario possa considerarsi compromesso in modo irreversibile; infatti, sebbene non sia calcolabile il rapporto tra mezzi propri e di terzi, appare evidente … che i valori assoluti assunti nell’esercizio 2009 determinino l’oggettiva situazione di squilibrio patrimoniale della società. Anche sul piano finanziario, avendo riguardo all’indice di liquidità …, risulta l’incapacità dell’impresa di far fronte alle obbligazioni assunte nel breve termine. Risulta dunque evidente che la situazione di insolvenza sia da considerare concreta e manifesta già all’inizio dell’esercizio 2010 e comunque, necessariamente, dai primi mesi dello stesso esercizio 2010, anche in considerazione del termine entro cui l’organo amministrativo è obbligato alla predisposizione del bilancio per l’approvazione da parte dei soci e conseguente deposito”.
È vero – osserva la Corte d’Appello – che il CTU dà atto del fatto che il risultato negativo dell’esercizio 2008 costituiva la prima manifestazione dei sintomi dell’insolvenza, ma l’affermazione va valutata nel contesto dell’analisi complessiva e delle conclusioni rassegnate e non può essere estrapolata separatamente.
D’altronde, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità per l’impresa di operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni (cfr. Cass. n. 29913/2018); sicché, a fronte di un indice di liquidità in equilibrio, lo squilibrio patrimoniale verificatosi non può essere ritenuto elemento inequivoco di una crisi irreversibile.
Si condivide, quindi, la conclusione del CTU secondo la quale l’insolvenza si era resa manifesta solo nell’esercizio 2009 e andava “acclarata” con la predisposizione del relativo bilancio nei primi mesi del 2010 (avuto riguardo al termine di deposito dello stesso).
Il curatore del fallimento, infatti, non identificava specifici elementi emersi nell’esercizio 2009 tali da imputare un colposo omesso monitoraggio della situazione economico-finanziaria e idonei ad individuare un momento in cui la crisi irreversibile era da considerare chiaramente percepibile già prima della scadenza del termine per predisporre il bilancio.
La Corte d’Appello di Cagliari, poi, rileva come, una volta riconosciuta la responsabilità dell’amministratore per aver aggravato il dissesto – avendo omesso di chiedere la dichiarazione di fallimento in proprio o altra procedura minore – l’entità del danno vada parametrata, quanto meno, all’incremento dei debiti registrati verso i dipendenti, verso l’erario e verso fornitori e banche. Inoltre, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, il danno può essere determinato nella sua concreta entità con riferimento all’aggravarsi della situazione debitoria, mentre non è necessario fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, validi quando il danno è di impossibile o difficile quantificazione (cfr. Cass. n. 8069/2024).
Peraltro, osservano i giudici d’appello, nel caso di specie il criterio dei c.d. netti patrimoniali neppure sarebbe coerente con la domanda proposta, essendo più appropriato ai casi in cui le contestate condotte dell’amministratore siano causa dell’erosione del patrimonio sociale (cfr. Cass. n. 21730/2020), mentre risultava accertato che la perdita del capitale sociale si era verificata nel 2008, mentre la condotta contestata all’amministratore era stata l’omessa, tempestiva, richiesta del fallimento per non aggravare il dissesto e non di averlo provocato con negligenti atti di amministrazione.
In conclusione, appare possibile dire che la decisione in commento, in quanto vincolata alla domanda formulata in giudizio della curatela fallimentare, non attribuisce particolare rilievo al fatto che il capitale sociale risultasse integralmente perduto già dal 2008; circostanza che avrebbe dovuto imporre agli amministratori la convocazione senza indugio dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (o la trasformazione della società).
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