Danni da pagamenti preferenziali fuori dai netti patrimoniali
Il Tribunale di Bari affianca le due voci di danno e riconosce la responsabilità di tutti gli amministratori per l’illecita prosecuzione dell’attività
L’ordinanza 24 aprile 2025 del Tribunale di Bari – già oggetto di commento su Eutekne.info per i profili attinenti alla nuova disciplina della responsabilità dei sindaci (si veda “Dalla giurisprudenza attenuazione del limite di responsabilità dei sindaci” del 2 maggio 2025) – presenta interesse anche per ulteriori questioni.
Con riguardo al criterio equitativo di determinazione del danno dei c.d. netti patrimoniali, contemplato dal nuovo comma terzo dell’art. 2486 c.c., si precisa come esso sia alternativo, e non cumulabile, rispetto ad una determinazione analitica. Nel senso che, ove il curatore della società fallita (oggi in liquidazione giudiziale) lamenti il danno come differenza tra i netti patrimoniali, non è possibile, rispetto ad esso, cumulare i danni derivanti
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