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FISCO

Spese edilizie escluse dal riordino degli oneri detraibili se sostenute entro il 2024

Dal 2025 rilevano le singole rate di spesa annuali

/ Alberto SARZANO

Lunedì, 5 maggio 2025

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Con l’introduzione dell’art. 16-ter nel TUIR è stato stabilito un nuovo criterio per la detraibilità delle spese sostenute dalle persone fisiche (si veda “ Per spese sanitarie e somme investite in start up e PMI innovative limiti invariati” del 23 dicembre 2024).
Così, a partire dalle spese 2025, non basterà più controllare i limiti specifici previsti dalle diverse norme agevolative, ma occorrerà anche assicurarsi di non superare il massimale di spesa detraibile complessiva.
Tale massimale cambia a seconda del reddito complessivo e ammonta a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Inoltre, tali importi vanno moltiplicati per un coefficiente (0,50, 0,70, 0,85 o 1) che varia a seconda del numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Pertanto, nell’ipotesi migliore (reddito non superiore a 100.000 euro e più di due figli a carico) la spesa massima detraibile ammonterebbe a 14.000 euro (14.000 x 1), mentre nel caso peggiore (reddito superiore a 100.000 euro e nessun figlio a carico) si attesterebbe sui 4.000 euro (8.000 x 0,5).
Resta inteso che il massimale non si applica qualora il reddito complessivo del contribuente non superi i 75.000 euro.

Nonostante l’esclusione dal massimale delle spese sanitarie e delle somme investite in start up e PMI innovative, salta subito all’occhio che per le detrazioni edilizie, che negli ultimi anni hanno fatto la parte del leone tra le detrazioni fiscali, tale norma potrebbe rappresentare una “mannaia”.
Tuttavia, analizzando il comma 5 dell’art. 16-ter, gli effetti potrebbero essere meno impattanti di quanto potrebbe sembrare a prima vista.
Nello specifico, con il secondo periodo del comma 5, vengono escluse dal massimale le rate delle spese detraibili “ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024”.

In attesa di chiarimenti ufficiali, sembra ragionevole ipotizzare che, con la locuzione “altre disposizioni normative”, il legislatore intenda tutte quelle disposizioni che, al pari dell’art. 16-bis del TUIR, garantiscono detrazioni fiscali in seguito alla realizzazione di lavori edilizi. Il dossier allegato alla legge di bilancio 2025, nell’illustrare la modifica normativa, esclude chiaramente “le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” riportando come norma di riferimento il solo l’art. 16-bis del TUIR.

Sarebbe opportuno chiarire se possano ritenersi escluse anche altre spese inerenti lavori edilizi, quali, ad esempio, quelle per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata (la cui detrazione è disciplinata dall’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019) e quelle per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (nella misura prevista dall’art. 119-ter del DL 34/2020). Tale lettura sarebbe coerente con quanto riportato nella nota a piè di pagina n. 3 del dossier che, nell’illustrare cosa si intenda per “interventi edilizi” a cui si applicano le norme del nuovo art. 16-ter, cita anche l’ecobonus, il sismabonus, il bonus facciate, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il superbonus.
Pertanto, in riferimento a un intervento di ristrutturazione le cui spese sono state sostenute entro il 31 dicembre 2024, il contribuente potrà continuare a detrarre le rimanenti rate senza rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 16-ter del TUIR.

Per quanto riguarda invece le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, ai sensi del comma 5 dell’art. 16-ter del TUIR, “ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno”.
A fronte di una spesa di 50.000 euro sostenuta nel 2025 per un intervento di ristrutturazione edilizia, quindi, rientrano nel massimale 5.000 euro di spesa che corrispondono al decimo dell’intera spesa sostenuta.
Ovviamente, seguendo tale impostazione, in ciascuno dei nove anni successivi si dovrà sommare all’importo totale di spese detraibili da assoggettare a verifica del massimale la quota di 5.000 euro di competenza dell’anno.
Anche su quest’ultimo punto si auspica un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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