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FISCO

Il Testo unico della riscossione rende più cari gli interessi quando il Fisco perde

Per l’IVA e le imposte indirette il dies a quo sembra coincidere con la data del pagamento e non con la domanda di rimborso

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Venerdì, 24 aprile 2026

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L’art. 68 del DLgs. 546/1992 prevede che “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.

Stante l’assenza di una disciplina organica in tema di interessi fiscali, non è mai stato facile individuare con esattezza quali sono gli interessi a cui fa riferimento il richiamato art. 68 e, in special modo, quale è la loro decorrenza.
In tema di imposte sui redditi, è chiaro che gli interessi sono quelli dell’art. 44 del DPR 602/1973 e che il tasso è dell’1% semestrale e del 2% annuo (art. 1 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Se si tratta di IVA il discorso è molto più complesso, non potendosi a nostro avviso applicare l’art. 38-bis del DPR 633/1972, che riguarda il diverso caso degli interessi spettanti unitamente al rimborso per così dire “fisiologico” dell’imposta. Nel nostro caso si tratta di rimborso scaturente da sentenza della Corte tributaria, non di rimborso da dichiarazione annuale o comunque di rimborso scaturente dal meccanismo applicativo del tributo.
Non può operare l’art. 44 del DPR 602/73, in quanto norma circoscritta alle imposte sui redditi come prevede in modo inequivoco l’art. 19 del DLgs. 46/99.

Sembra quindi trovare applicazione l’art. 5 della L. 29/1961, secondo cui “sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso” (così la Cass. 1° settembre 2023 n. 25585).

A tal riguardo, l’art. 1 comma 4 del DM 21 maggio 2009 prevede che: “Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell’1 per cento per ogni semestre compiuto”.

Per come è formulato il citato art. 5 della L. 29/1961, gli interessi non vanno conteggiati, come sembrerebbe ovvio, dalla data in cui le imposte sono state pagate, ad esempio in occasione della riscossione frazionata, ma dalla data della domanda di rimborso del contribuente (per l’IVA a livello generale, Cass. 1° settembre 2023 n. 25585; per l’imposta di registro, Cass. 29 novembre 2016 n. 24215).

Ciò mal si coniuga con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il rimborso delle somme versate deve avvenire d’ufficio, senza la necessità di istanze e senza che si debba necessariamente attendere la notifica della sentenza (circ. Agenzia delle Entrate 1° ottobre 2010 n. 49).
Senza contare che ai fini che ci occupano non serve nessuna domanda di rimborso considerato che l’art. 68 del DLgs. 546/92 menziona la sola notifica della sentenza.

Dal 2027, le cose sono però destinate a cambiare.
Il testo dell’art. 5 della L. 29/1961 confluirà infatti nell’art. 88 del DLgs. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione), ma con alcune modifiche rispetto al testo originario.
Il richiamato art. 88 prevederà: “Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 27 [ndr. 24] dicembre 2007, n. 244 a decorrere, rispettivamente, dalla data della domanda di rimborso e dalla data del versamento dell’imposta da rimborsare”.

Pertanto, sembra che dal 2027 si dovrà fare riferimento alla data del pagamento e non alla data della domanda di rimborso (solo quando il rimborso deriva da autotutela o da sgravio disposto in autonomia dall’ente creditore, occorrerà far riferimento alla domanda di rimborso), fermo restando gli interessi di cui al suddetto art. 1 comma 4 del DM 21 maggio 2009.

Invariato il dies a quo per le imposte sui redditi

Nulla muta ai fini delle imposte sui redditi, considerato che continua ad operare l’art. 44 del DPR 602/73 (il cui testo confluirà nell’art. 83 del DLgs. 33/2025 ma senza modifiche). Ai sensi di tale norma, gli interessi vanno conteggiati “per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate o dell’elenco di rimborso”.

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