Accesso a uno strumento di regolazione della crisi con delibera collegiale del CdA
Il nuovo art. 2381-bis c.c. in vigore dal 29 aprile stabilisce che non sono delegabili le decisioni sull’accesso a tali strumenti
L’art. 2086 comma 2 c.c. dispone che le imprese societarie debbano attivarsi senza indugio, se viene rilevata una crisi e il rischio di perdita della continuità, per l’adozione di uno degli strumenti previsti dal DLgs. 14/2019 (CCII). Questa disposizione va letta in coordinamento con l’art. 120-bis dello stesso CCII che, in attuazione della Direttiva Ue 2019/1023, attribuisce competenza esclusiva agli amministratori nella decisione di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e nella definizione del piano di risanamento o liquidazione.
La norma mira a evitare che i soci – portatori di interessi potenzialmente divergenti da quelli della continuità aziendale e dei creditori – possano ostacolare le scelte necessarie al superamento della crisi e, coerentemente, il piano può prevedere modifiche statutarie, aumenti o riduzioni di capitale, fusioni, scissioni e trasformazioni, incidendo sui diritti dei soci anche senza approvazione assembleare. Il legislatore europeo privilegia infatti l’efficacia del processo di ristrutturazione rispetto alle regole tradizionali del diritto societario.
Una modifica è stata apportata dall’art. 9 comma 1 lett. f) del DLgs. 47/2026, in vigore dal prossimo 29 aprile, mediante l’introduzione dell’art. 2381-bis al codice civile. Quest’ultimo articolo, al comma 2, prevede che non possano essere delegate dal consiglio di amministrazione a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, le decisioni sull’accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 2086 comma 2 c.c., le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.
Si tratta di un chiarimento i cui contenuti, in termini generali, erano desumibili da altre disposizioni (ad esempio quella che richiede che la delibera per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi sia assunta mediante verbale notarile, cosa che presuppone, in genere, una riunione collegiale dell’organo amministrativo). In ogni caso essa è comunque utile a chiarire il quadro della disciplina dell’art. 120-bis del DLgs. 14/2019 (CCII), sulla quale permangono, peraltro, diversi dubbi applicativi, anche per l’assenza – a oggi – di giurisprudenza di legittimità.
L’art. 120-bis disciplina anche il diritto di informativa dei soci, imponendo agli amministratori di comunicare la decisione di accesso allo strumento di regolazione e di fornire aggiornamenti sull’andamento. Tuttavia, la legge non stabilisce modalità, tempi e contenuti dell’informativa: ciò pare consentire agli amministratori di modulare il flusso informativo per evitare pregiudizi alla trattativa o alla continuità aziendale.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, l’art. 120-bis si applica a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, non solo al concordato preventivo: tuttavia, negli strumenti privi di omologazione (ad es. accordi ex art. 56 del CCII o convenzioni di moratoria), le modifiche statutarie richiedono comunque il voto dei soci. In alcune situazioni borderline, come la presenza di clausole di prelazione, resta incerto se l’omologazione possa superare tali vincoli statutari; la soluzione più coerente con la logica della norma sembra essere l’introduzione, tramite omologazione, di modifiche statutarie che escludano la prelazione quando necessario al risanamento.
L’applicazione dell’art. 120-bis presenta particolari criticità nelle società a ristretta base proprietaria, dove gli amministratori spesso coincidono con i soci: qui il rischio di conflitto di interesse è elevato e richiede motivazioni oggettive, supporto di consulenti indipendenti e un ruolo più incisivo degli organi di controllo. Il tema è aggravato nei casi in cui tali organi non siano stati nominati nonostante l’obbligo.
Nelle società di persone, la norma incontra ulteriori difficoltà applicative, poiché la gestione è tipicamente in capo ai soci illimitatamente responsabili e molte decisioni richiedono l’unanimità. Tuttavia, proprio la coincidenza tra patrimonio sociale e personale e la necessità di cooperazione tra soci riduce il rischio di conflitti tra interesse alla continuità e interesse del singolo socio.
In conclusione, l’art. 120-bis del CCII rappresenta una delle più rilevanti innovazioni del diritto societario della crisi: esso consente di superare l’inerzia assembleare e gli ostacoli derivanti dalle prerogative dei soci, favorendo ristrutturazioni tempestive ed efficaci. Restano aperte alcune questioni interpretative, soprattutto nelle società minori e nelle società di persone, dove è essenziale garantire processi decisionali trasparenti, ben documentati e assistiti da professionalità indipendenti.
Per approfondimenti sul tema, si rimanda a “Il ruolo dell’art. 120‑bis-CCII nella gestione dei conflitti societari nei processi di ristrutturazione”, pubblicato nel n. 2/2026 della Rivista “La gestione straordinaria delle imprese”.
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