La sistematica elusione degli obblighi fiscali non impedisce il cram down nel concordato
A diverse conclusioni potrebbe giungersi per gli accordi di ristrutturazione dei debiti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22 aprile 2026 n. 10723, ha chiarito che, ai fini dell’omologazione forzata del concordato preventivo, non rileva la meritevolezza del debitore, né la violazione, anche in modo sistematico e deliberato, degli obblighi tributari.
Nel caso di specie, relativamente a un concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate lamentava l’esistenza di comportamenti “decettivi, distrattivi e depauperativi” del debitore, evidenziati sin dall’espressione di voto sfavorevole al piano e alla proposta concordataria.
Il ricorso alla procedura concorsuale, secondo il creditore pubblico, sarebbe risultato “meramente strumentale all’abbattimento dell’esposizione debitoria verso l’erario, senza un effettivo progetto di risanamento aziendale, configurandosi così un uso distorto dell’istituto in violazione della sua funzione teleologica”, in tal modo determinandosi “una concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici virtuosi, oltre a pregiudicare l’equilibrio della finanza pubblica e a eludere il principio costituzionale della capacità contributiva”.
La Corte territoriale reputava, invece, che le condotte, distrattive ovvero violative degli obblighi tributari, attribuite al debitore, non incidessero, compromettendola, sulla convenienza economica della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto la suddetta proposta risultava più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale soprattutto per la maggiore tempestività del soddisfacimento dei creditori e la disponibilità di una determina finanza.
La Cassazione condivide tale assunto, rammentando come l’art. 88 del DLgs. 14/2019 (CCII) preveda, in caso di cram down fiscale, esclusivamente il controllo, da parte del tribunale, della convenienza dell’offerta presentata ai creditori rispetto al soddisfacimento previsto per gli stessi in caso di alternativa liquidazione giudiziale (art. 88 comma 3 del CCII).
Ciò che rileva, per il legislatore nazionale, quindi, è la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale, in linea, peraltro, con il trend normativo che, proprio in materia di concordato preventivo, ha rappresentato un progressivo allontanamento dalla verifica della meritevolezza in capo al debitore richiedente l’ammissione al concordato.
Nella medesima direzione militava l’interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in materia di revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 del RD 267/42, per la quale si è ritenuto sufficiente, al fine di evitare il provvedimento di revoca, che il debitore, che pure in passato aveva compiuto condotte distrattive, comunicasse le stesse ai creditori con il piano di concordato preventivo, disvelandone integralmente la portata (Cass. nn. 36401/2023 e 22666/2021; per il superamento della meritevolezza cfr. Cass. nn. 13817/2011 e 16808/2019) ed elidendo così la loro decettività.
A diversa conclusione potrebbe giungersi in materia di accordo di ristrutturazione, per il quale l’art. 63 del CCII, con specifico riferimento alla transazione su crediti tributari e contributivi, nella versione modificata dal DLgs. 136/2024, prevede, tra le ipotesi ostative, talune specifiche condotte del debitore, tra cui si annovera anche quella simulatoria o fraudolenta.
Un’analoga disposizione, tuttavia, non è prevista nell’ambito della transazione fiscale relativa al concordato preventivo.
Alle predette conclusioni non rileva, infine, la disciplina comunitaria, e segnatamente quanto previsto dalla direttiva Ue 1023/2019, ove si evidenzia la necessità di distinguersi tra le procedure concorsuali dedicate agli imprenditori “sani” per la prosecuzione dell’attività e quelle dirette a ottenere l’esdebitazione, ad appannaggio degli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati.
Nel primo caso la direttiva mira a rimuovere gli ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare.
Nel secondo, la direttiva mira a consentire agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo.
Nessun riferimento si rinviene, invece, in ordine alla meritevolezza dell’imprenditore, con specifico riguardo ai piani di ristrutturazione, a differenza della esdebitazione per la quale può negarsi o limitarsi l’accesso nel caso in cui nell’indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l’imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, ferma la disciplina nazionale sull’onere della prova.
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