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Martedì, 24 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Sulla PEC di amministratori e società perché dimentichiamo il codice civile?

Martedì, 24 giugno 2025

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Gentile Redazione,
al di là della incredibile (e prettamente italica) confusione sulla questione della comunicazione della PEC personale degli amministratori (si vedano i recenti sviluppi puntualmente segnalati su Eutekne.info, “Per Unioncamere niente obbligo di invio della PEC degli amministratori entro giugno” del 21 giugno), ciò che più sorprende è l’obbligo sostenuto dal MIMIT per cui la PEC dell’amministratore deve essere propria, esclusiva.
Obbligo che peraltro sarebbe coerente con il medesimo obbligo delle società di segnalare una propria PEC esclusiva.

Tale prescrizione, tuttavia, non produce alcun vantaggio per il notificante: se Tizio segnala al notificante come propria PEC quella di Caio, per il notificante la notifica si perfeziona comunque, mentre Tizio correrebbe caso mai il rischio, volontariamente accettato, che Caio non gliela inoltri.
La questione è importante, perché nei casi non infrequenti in cui Tizio non ha bisogno e non utilizza e-mail per il proprio lavoro, potrebbe non avvedersi di una notifica e quindi essere penalizzato nel caso di accertamento totalmente infondato ma non impugnato nei termini.

Ma ha una sua importanza anche per il notificante: non si può escludere che una simile prescrizione finisca sul tavolo della Consulta che ne determini la bocciatura per irragionevolezza.
Nella fattispecie degli amministratori non residenti, ad esempio, può capitare che abbiano una loro PEC nel loro Paese ma erroneamente non riconosciuta come tale dal Registro delle imprese oppure che il sistema PEC italiano non sia compatibile con quello in uso nel loro Paese.
Altri casi ipotizzabili che possono creare danni anche al notificante sono quelli della cessazione della carica: che succede alla notifica di un atto nella PEC dell’amministratore che il giorno prima si era dimesso?

Tutte problematiche risolvibili, sia pro notificatario che pro notificante, aprendo alla possibilità di comunicare come propria la PEC societaria o, più in generale, di un professionista o fornitore di servizi che ne esegua un monitoraggio professionale.

A questo punto la domanda sorge spontanea: ma non è forse che la comunicazione come propria della PEC societaria sia un diritto?
A legger l’art. 47 del codice civile sembrerebbe di sì: “Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto”.
Troppo semplice?


Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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