Limiti all’attività probatoria nell’opposizione allo stato passivo
Le mere difese del curatore non legittimano nuovi mezzi istruttori
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16628 del 21 giugno 2025, ha enunciato il principio secondo il quale, nell’opposizione allo stato passivo, il ricorrente, a fronte di una mera difesa svolta dal curatore soltanto nella memoria di costituzione in tale giudizio (nella specie, la mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo all’opponente), non ha il diritto di ottenere dal Tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 99 comma 2 n. 4 del RD 267/42.
Il ricorrente deve produrre i documenti di cui intende avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 99
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