In arrivo la quattordicesima per i pensionati
Viene evidenziata con apposita voce nel cedolino di pensione e sarà erogata con la mensilità di luglio per gli aventi diritto
Con il messaggio n. 1966/2025, l’INPS rende noto che erogherà con la mensilità di luglio 2025 la somma aggiuntiva ex art. 5 commi da 1 a 4 del DL 81/2007, c.d. quattordicesima, ai pensionati aventi diritto. La corresponsione dell’ulteriore mensilità viene effettuata d’ufficio dall’Istituto, in via provvisoria, in favore di quei soggetti per i quali sono disponibili nelle banche dati INPS i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
Invece, a chi perfeziona il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima verrà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025.
Quanto ai requisiti, con il messaggio in commento l’Istituto ricorda che per l’anno 2025 devono essere valutati:
- tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2025 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), in caso di prima concessione;
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2025, e i redditi diversi da quelli per prestazioni, conseguiti nel 2024 (nel caso di concessione successiva alla prima).
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2025 o 2024, per le pensioni dei sistemi integrati vengono presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2021.
In tale caso, il diritto alla prestazione sarà accertato successivamente sulla base dei redditi a consuntivo effettivamente posseduti dal beneficiario che saranno trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.
Per il diritto alla quattordicesima viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente. Tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata nel messaggio in commento.
La quattordicesima viene evidenziata con apposita voce nel cedolino di pensione.
I pensionati che non riceveranno la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione on line, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell’INPS con la propria identità digitale (SPID, CNS, CIE o eIDAS). In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato che assicurano assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.
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