Dall’Agenzia chiarimenti sui trattamenti pensionistici integrativi erogati dalla Cassa
Con la risposta a interpello n. 169 di ieri, 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle detrazioni da applicare ai trattamenti pensionistici integrativi erogati ai pensionati dopo la cessazione del Fondo pensione e al successivo passaggio alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).
La Cassa è subentrata quindi nella gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del Fondo. Allo stesso tempo, la legge regionale ha garantito al personale già in servizio il trattamento giuridico ed economico di quiescenza e l’indennità di fine servizio in misura complessivamente non inferiore a quella corrisposta dal soppresso Fondo di pensione e di quiescenza. In merito, al fine di poter godere di un maggior beneficio pensionistico a seguito del loro collocamento a riposo, la legge regionale prevede a carico dei dipendenti, oltre ai contributi normalmente dovuti, anche il contributo del 2,70% sulla retribuzione complessiva determinata dal Regolamento del soppresso fondo di pensione e di previdenza.
Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che i trattamenti pensionistici integrativi erogati al momento del collocamento a riposo dei dipendenti dell’Ente istante, rappresentando emolumenti della stessa natura dei trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa, non costituiscano prestazioni derivanti da forme pensionistiche complementari e, pertanto, si qualificano come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR, per i quali spetta la detrazione per redditi da pensione di cui all’art. 13 comma 3 del TUIR.
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