Stabile organizzazione «digitale» con impatto limitato
Limiti e ambiguità dell’art. 162 comma 2 lett. f-bis) del TUIR, tra «nuovo nesso» e norma antielusiva
Con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il legislatore italiano ha aggiornato la nozione interna di stabile organizzazione introducendo la lettera f-bis) all’art. 162 comma 2 del TUIR.
Questa disposizione, che origina dall’art. 88-bis del disegno di legge di bilancio 2018, rubricato “Misure fiscali per l’economia digitale”, ha incluso la “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non generare una sua consistenza fisica” tra le ipotesi tipizzate di stabile organizzazione.
A diversi anni dalla sua entrata in vigore, la disposizione continua a sollevare dubbi sulla sua reale efficacia, sia che la si voglia interpretare come norma di sistema istitutiva di una nuova tipologia di stabile organizzazione
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