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FISCO

Favor rei per le nuove sanzioni doganali

L’Agenzia delle Dogane ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche apportate all’impianto delineato dal DLgs. 141/2024

/ Lucilla RAFFETTO e Lorenzo UGOLINI

Giovedì, 19 giugno 2025

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Con la circolare n. 14 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche – in vigore dallo scorso 13 giugno – apportate dal DLgs. 81/2025, correttivo dei decreti della riforma fiscale, all’impianto sanzionatorio doganale delineato dal DLgs. 141/2024 (DNC).

Le numerose istanze sollevate dai principali stakeholder a seguito dell’entrata in vigore delle DNC, infatti, hanno reso necessario adeguare le soglie di punibilità previste dalla normativa doganale per l’IVA all’importazione a quelle stabilite per l’IVA interna, nonché garantire l’applicazione di sanzioni proporzionate rispetto alla gravità delle infrazioni commesse.

In tal senso, il decreto correttivo è intervenuto sull’art. 96 comma 1 DNC, introducendo, per le violazioni doganali (artt. 78-83 delle DCN), due distinte soglie per l’applicazione delle sanzioni amministrative, in luogo di quelle penali, a seconda della tipologia di imposta accertata.
In particolare, per i diritti di confine diversi dai dazi, quali l’IVA all’importazione, la soglia di rilevanza penale è stata innalzata da 10.000 euro a 100.000 euro, mentre per i dazi doganali è rimasta fissa a 10.000 euro, in coerenza con la direttiva Ue 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF).
Per ragioni di organicità e sistematicità con il modificato art. 96 comma 1 DNC, è stato riformulato anche l’art. 88 DNC, allineando le circostanze aggravanti alle predette soglie e differenziando il regime sanzionatorio previsto per le fattispecie di contrabbando tra i dazi doganali e gli altri diritti di confine.

Con riferimento all’efficacia temporale delle nuove disposizioni sanzionatorie, secondo quanto precisato dalla circolare in esame, trova applicazione il principio del favor rei, di cui all’art. 2 commi 2 e 4 c.p.
L’art. 96 comma 1 DNC, infatti, così come modificato, comporta un trattamento più favorevole rispetto alla previgente formulazione, sicché lo stesso deve essere applicato a tutte le violazioni doganali commesse prima del 13 giugno 2025, ancorché accertate in seguito, nonché ai procedimenti ancora pendenti o non ancora conclusi con decisione definitiva.

Il decreto correttivo, inoltre, al fine di favorire la compliance con gli operatori, esclude espressamente l’applicazione della confisca amministrativa in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione sia avviata su istanza di parte, ai sensi dell’art. 96 comma 13 DNC.
Tale deroga, tuttavia, è ammessa soltanto se la richiesta di rettifica viene presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

È stato altresì integralmente riscritto l’art. 112 DNC, che prevede, per le fattispecie di contrabbando punite con la sola multa, la possibilità di estinguere il reato attraverso il pagamento degli importi pretesi, degli interessi e di una somma dal 100% al 200% dei maggiori diritti di confine, a condizione che il versamento sia effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Al comma 2, invece, è stato previsto che l’operatore economico non possa essere punito per i delitti di contrabbando in caso di ravvedimento operoso. Tale causa di non punibilità è attivabile dal contribuente a prescindere dalla misura dei diritti di confine dovuti, nonché nei casi in cui il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica.
Con la circolare in esame, l’Agenzia ha chiarito che la modifica muove, da un lato, dalla scelta di ampliare l’ambito applicativo delle sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e, dall’altro, di consentire agli operatori che si ravvedono di poter regolarizzare la propria posizione, senza rischiare che, autodenunciandosi, possano incorrere in un procedimento penale.

Infine, la regolarizzazione della posizione doganale mediante l’istituto del ravvedimento operoso impedisce l’applicazione della confisca amministrativa, fatto salvo quanto disposto dall’art. 240 comma 2 c.p.

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