Portale del sommerso utile a enti e aziende
Servirà anche ai professionisti perché ridurrebbe l’intervallo di tempo per le richieste di contributi e sanzioni dai vari enti per uno stesso verbale
Il DL 36/2022, conv. L. 79/2022, ha previsto, fra l’altro, che le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscano in un Portale unico nazionale gestito dall’INL e denominato “Portale nazionale del sommerso (PNS)”.
Esso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’INL, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
La norma prosegue prevedendo che nel Portale confluiscano i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.
La gestazione del Portale nazionale del sommerso è stata particolarmente complessa sia in termini temporali sia in termini di decreti applicativi, visto che da ultimo è stato pubblicato il decreto 6 maggio 2025 dedicato alla disciplina del trattamento dei dati nel PNS, ma in precedenza era stato pubblicato il DM 20 novembre 2024 n. 170, finalizzato a stabilire un preciso iter temporale per la realizzazione del Portale.
L’utilità del portale del sommerso è indubbia: esso serve non solo a scambiare i dati relativi alle verifiche ma anche i verbali ispettivi, come ben si legge nel DM 170/2024 che, peraltro, rinvia tale passaggio ad apposite intese tra l’Ispettorato del lavoro e gli altri Enti.
Il Portale del sommerso risulta ancora più urgente in quanto la L. 56/2024 ha previsto che vengano “individuate forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi”.
Ciò significa che:
- da un lato INPS e INAIL recuperano in pieno le proprie competenze e la propria attività ispettiva, atteso che è stato modificato anche l’art. 1 del DLgs. 149/2015 ove in precedenza veniva previsto che l’attività di vigilanza in materia previdenziale ed assicurativa fosse comunque svolta dall’INL, sia pure attraverso i funzionari in forza ad INPS e INAIL;
- dall’altro lato, il ruolo dell’Ispettorato, volto al coordinamento dell’attività ispettiva, è del tutto confermato e non potrà prescindere, in primis, dal Portale del sommerso.
Esso, come si è già accennato, servirà a regime a condividere non solo i dati relativi alle aziende ispezionate e gli esiti delle verifiche ma anche eventuali contenziosi che potranno utilmente indirizzare la successiva attività di vigilanza.
Va segnalato da ultimo che, nel momento in cui i verbali redatti da ciascun soggetto saranno immediatamente trasferiti agli altri Enti, anche il DURC sarà ben più preciso: basti pensare che, ad oggi, ove un addebito venga effettuato dall’INPS, deve essere successivamente trasferito all’INAIL e l’Istituto assicuratore deve liquidare il verbale e richiedere il dovuto. Con il PNS rimarrà il provvedimento da parte dell’INAIL ma esso potrà essere elaborato in data ben più vicina alla redazione del verbale INPS, assicurando così che un eventuale DURC tenga già conto del recupero effettuato anche a fini INAIL e di un eventuale pagamento.
Ad oggi, la discrasia temporale tra la redazione di un verbale, ad esempio da parte dell’Ispettorato del Lavoro, e la liquidazione da parte dell’INPS e dell’INAIL, rende più difficile anche la posizione di chi deve impugnare un addebito e si trova a gestire richieste provenienti da enti diversi in tempi assolutamente differenti, con la necessità talora di moltiplicare i contenziosi per poter ottenere il DURC.
Da questo punto di vista, il Portale nazionale del sommerso, quando sarà realmente a regime e non fornirà, quindi, solo i dati delle ispezioni agli enti ma anche i veri e propri verbali ispettivi, sarà certamente utile non solo alle amministrazioni ma anche ai datori di lavoro e ai professionisti che li assistono.
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