Credito dell’agente con privilegio condizionato
Il beneficio compete per le prestazioni svolte nell’ultimo anno di durata del contratto
Ai sensi dell’art. 2751-bis n. 3 c.c. godono di privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti “le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo”.
Ciò implica che gli agenti di commercio, iscritti nell’apposito ruolo presso la CCIAA e gli agenti di assicurazione (con attività regolamentata ex artt. 1753 e 1903 c.c.), beneficiano del privilegio per:
- le provvigioni relative all’ultimo anno di prestazione, inteso come prestazioni svolte nell’ultimo anno di durata del contratto e non nell’anno anteriore l’apertura della procedura;
- l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) con liquidazione a carico dell’Enasarco, tranne ...
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