Può essere riconosciuta l’indennità di disponibilità ai rider subordinati
Ciò solo se è contrattualmente previsto un obbligo di risposta da parte del lavoratore
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 9/2025, nel ricostruire il quadro giuridico in cui l’attività prestata dai lavoratori tramite piattaforme digitali si inserisce, ha affermato che per quelli subordinati la disciplina di riferimento sarebbe quella del lavoro intermittente (si veda “Rider etero organizzati da iscrivere nell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS” del 19 aprile 2025).
Si ricorda che il contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 81/2015, viene definito come quel contratto, anche a termine, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi,
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