Nella liquidazione giudiziale amministratori con obbligo di PEC
La disposizione va correlata con l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo personale
Il DLgs. 136/2024 (c.d. decreto “correttivo-ter”) ha, tra le varie modifiche apportate al DLgs. 14/2019 (Codice della crisi - CCII), abrogato l’art. 254 del CCII, rubricato “Doveri degli amministratori e dei liquidatori”, dove si disponeva che “gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori”.
Tale eliminazione è dovuta a un miglior coordinamento tra norme, poiché l’art. 149 del CCII (titolato “Obblighi del debitore”) prevede che gli amministratori o i liquidatori della ...
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