Esclusa la continuità per il concordato semplificato
La regolarità del procedimento equivale a verifica di ammissibilità della procedura
La Corte d’Appello di Firenze, con la pronuncia del 5 febbraio 2025, ha ribadito il principio secondo cui il concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria, come si evince dall’art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (CCII).
La presentazione della domanda di concordato semplificato presuppone che: sia stata esperita la procedura di composizione negoziata della crisi; l’esperto nella relazione finale abbia dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; le soluzioni individuate ex art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) del CCII non siano praticabili.
Quanto al contenuto della domanda, la norma prevede che l’istanza debba contenere una proposta per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione con suddivisione dei creditori in ...
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