Si amplia il perimetro dello scambio automatico dei conti finanziari
Per alcuni Stati, quali Armenia e Ucraina, è un nuovo ingresso, per altri un reingresso nelle liste
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 28 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2025, ha modificato gli Allegati C e D al DM 28 dicembre 2015, contenenti l’elenco degli Stati con i quali l’Italia procede allo scambio automatico dei dati dei conti finanziari.
In estrema sintesi, l’Allegato C contiene l’elenco degli Stati verso cui l’Amministrazione finanziaria italiana si impegna a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia da rispettivi residenti; l’Allegato D, invece, contiene l’elenco degli Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti esteri dei propri residenti.
Richiamando la normativa di riferimento, si tratta degli obblighi di comunicazione e successivo scambio automatico dei dati dei conti finanziari secondo il Common Reporting Standard (CRS), disciplinati dalla direttiva 2014/107/Ue (“DAC 2”) nei rapporti con gli Stati dell’Unione europea e con Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Andorra e Monaco, nonché dalla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali nei rapporti con gli Stati aderenti.
Le disposizioni attuative sono state adottate in Italia con il citato DM 28 dicembre 2015, attuativo anche della L. n. 95/2015 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo FATCA tra l’Italia e gli Stati Uniti.
La disciplina, si ricorda, prevede l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, e successivo scambio automatico con le altre Amministrazioni, delle informazioni relative ai conti finanziari intrattenuti dai non residenti.
Tali obblighi sono costruiti in modo tale che lo Stato A (nel caso, l’Italia) acquisisca i dati relativi ai conti finanziari che i soggetti residenti nello Stato B hanno nello Stato A, fornendo poi questi dati allo Stato B. Per l’Italia, gli allegati C e D al DM attuativo contengono, come detto, l’elenco, rispettivamente, degli Stati verso cui l’Amministrazione italiana si impegna a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti e quelli dai quali l’Italia riceve i dati dei conti esteri dei propri residenti.
L’obbligo di monitoraggio (e scambio automatico) coinvolge qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbia sottoscritto un accordo che prevede detto scambio.
Guardando all’Italia, è previsto in primo luogo l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediari finanziari, delle informazioni relative ai conti finanziari intrattenuti in Italia dai non residenti nell’anno solare precedente.
L’Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, al successivo scambio automatico di tali informazioni con le Amministrazioni fiscali di residenza dei soggetti titolari dei conti.
Con riferimento all’ambito applicativo, l’obbligo di adeguata verifica, monitoraggio e comunicazione all’Agenzia delle Entrate coinvolge le “istituzioni finanziarie” (italiane) individuate dall’art. 1 comma 1 lett. n) del DM attuativo, quali ad esempio: banche; Poste Italiane SpA; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR) e talune imprese di assicurazione. Il successivo art. 1 comma 2 lett. a) del DM attuativo individua, poi, i “conti finanziari” assoggettati agli obblighi.
Sono tali i conti intrattenuti presso un’istituzione finanziaria, i conti di deposito (qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto deposito a risparmio) e i conti di custodia, nonché qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un’istituzione finanziaria (con alcune eccezioni).
Simmetricamente, in ragione degli obblighi di scambio, l’Agenzia delle Entrate acquisirà i dati sui conti intrattenuti all’estero dai residenti italiani.
Gli obblighi in questione hanno cadenza annuale. L’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a ciascun anno solare deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il successivo scambio automatico tra le Amministrazioni coinvolte deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Il DM 28 aprile 2025 interviene così nuovamente a modifica dei citati elenchi di cui all’originario DM attuativo.
Nel dettaglio, entrano negli elenchi, sia per lo scambio di informazioni in uscita che per quello in ingresso, Armenia, Moldavia (Moldova), Ucraina e Uganda.
Per Moldova e Uganda si tratta, in realtà, di un reingresso, dopo una precedente fuoriuscita dalle liste presumibilmente legata a problemi nell’implementazione delle procedure di scambio dei dati.
Non è stata, invece, prevista alcuna fuoriuscita dagli elenchi.
Il totale delle giurisdizioni per le quali sono attivi gli scambi dei dati dei conti finanziari con l’Italia sale quindi a 91 per l’Allegato C (rispetto alle precedenti 87) e a 117 per l’Allegato D (rispetto alle precedenti 113).
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