Il divieto di licenziamento in gravidanza prevale sul superamento del comporto
La disciplina di cui all’art. 54 del DLgs. 151/2001, in quanto speciale, deve ritenersi prevalente rispetto a quella generale in materia di comporto
Quando il licenziamento è intimato nei confronti di una lavoratrice che si trovi in stato di gravidanza, deve osservarsi la normativa di cui all’art. 54 del DLgs. 151/2001, di carattere speciale rispetto a quella dettata dall’art. 2110 c.c. in tema di comporto.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 12060/2025 ha confermato la nullità del licenziamento intimato nei confronti di una lavoratrice per superamento del periodo di comporto in quanto, al momento del recesso datoriale, la stessa era in gravidanza.
I giudici hanno così applicato il disposto del citato art. 54 del DLgs. 151/2001, il quale vieta in modo espresso il licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento ...
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