Donazione di sangue con contribuzione figurativa
L’INPS fa il punto sui rimborsi richiesti dai datori di lavoro per le retribuzioni anticipate, anche per i lavoratori inidonei
Con la circ. n. 96/2025, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito al rimborso ai datori di lavoro del settore privato che erogano retribuzioni per le giornate o le ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione.
Si ricorda infatti come gli artt. 1 e 2 della L. 584/67 riconoscano, rispettivamente, una giornata di riposo e la conservazione della normale retribuzione per il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente, nonché la facoltà, per il datore di lavoro che corrisponde direttamente la retribuzione al dipendente donatore, di chiedere all’Istituto previdenziale il rimborso della somma anticipata.
Ciò premesso, nella circolare in commento si precisa che il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
Per quanto riguarda invece gli aspetti retributivi, l’Istituto previdenziale chiarisce che al lavoratore che ha effettuato la donazione di sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative, con esclusione degli elementi retributivi che non hanno carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Invece, in caso di inidoneità alla donazione di sangue, al lavoratore spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario per l’accertamento della predetta inidoneità, così come previsto all’art. 1 del DM 18 novembre 2015.
In quest’ultimo caso, il lavoratore ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità, calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.
In linea generale, gli elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore dipendente donatore di sangue sono quelli riportati nella retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso. Tale retribuzione deve essere divisa per 26 per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile.
L’importo così ottenuto, nel caso di lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, deve essere ulteriormente diviso per il divisore orario del mese considerato.
Nel caso degli operai agricoli, i dati da prendere a riferimento quale base di calcolo per la retribuzione in argomento sono quelli riportati nel flusso Uniemens-PosAgri del mese di fruizione del giorno di permesso o delle ore di permesso. In caso di inidoneità alla donazione dei citati lavoratori agricoli, il divisore orario da considerare è – come da previsione contrattuale collettiva – di 6,5 ore.
Per le giornate o le ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per donare sangue (e il datore di lavoro richiede il rimborso o il conguaglio della retribuzione corrisposta) viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale il lavoratore dipendente è iscritto.
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, nella circolare in commento si ricorda che il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore può essere ottenuto dal datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il dipendente ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione.
Inoltre, il datore è tenuto a conservare per 10 anni la relativa documentazione (certificati medici, dichiarazioni dei donatori, certificati di inidoneità, ecc.).
In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DL 663/79, i datori di lavoro possono procedere al conguaglio in questione con i contributi o altre somme dovute all’INPS compilando il flusso UniEmens e specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata.
Tra le varie, il datore di lavoro privato deve valorizzare l’assenza utilizzando il codice evento “DON”, avente il significato di “assenza per donazione di sangue”, o il codice evento “IDS”, avente il significato di “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”, a seconda dell’ipotesi che ricorre.
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio, si precisa che le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate direttamente ai datori di lavoro, previa richiesta on line e in esito all’istruttoria delle domande presentate.
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