Ultimi giorni per presentare l’istanza di fermo pesca
Le istanze dovranno essere inviate con il nuovo applicativo dedicato
Come previsto dal comunicato del Ministero del Lavoro del 13 giugno 2025, il 4 luglio è il termine per presentare l’istanza alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali dello stesso Ministero per richiedere l’indennità di fermo pesca 2024, finanziata dall’art. 1 comma 169 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) e attuata con il decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025.
La norma, si ricorda, ha rifinanziato con 30 milioni di euro – a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione ex art. 18 comma 1 lett. a) del DL 185/2008 – l’indennità onnicomprensiva per fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio per l’anno 2024.
L’indennità in esame trova applicazione nei confronti di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (conseguenti ai provvedimenti indicati nel decreto direttoriale).
Per quanto concerne i beneficiari, il decreto precisa che l’indennità onnicomprensiva non può essere riconosciuta agli armatori, ai proprietari armatori imbarcati sulla nave da loro gestita e ai titolari di impresa individuale imbarcati (essendo questi ultimi inquadrati come lavoratori autonomi), in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
Invece, l’indennità potrà essere riconosciuta per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, ma solo a fronte di un’autocertificazione, presentata dal richiedente, che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.
L’indennità giornaliera onnicomprensiva può essere concessa fino a un massimo di 30 euro e, limitatamente alle ipotesi di fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.
In ogni caso (fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio), l’indennità giornaliera è corrisposta anche per la giornata di sabato, la quale viene conteggiata come giornata lavorativa.
Rispetto agli anni scorsi è cambiata la modalità di presentazione dell’istanza. In particolare, l’art. 4 del decreto direttoriale prevede che le imprese aventi diritto devono inoltrare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali – una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda esclusivamente tramite il nuovo applicativo “Fermo Pesca”, presente nel portale “Servizi Lavoro”.
L’istanza potrà essere trasmessa solo a seguito della notifica dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo tramite la piattaforma di PagoPA, raggiungibile esclusivamente all’interno dell’applicativo “Fermo Pesca”.
Per quanto concerne la Scheda 9 – anno 2024 – dichiarazione di avvenuto fermo – sarà disponibile e scaricabile dal nuovo applicativo precompilata con alcuni dati inseriti dall’utente in fase di compilazione della domanda e dovrà essere integrata con i seguenti dati:
- cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l’arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
- numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività effettuati, specificati per ogni causale (obbligatorio e non obbligatorio);
- elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività (obbligatorio e non obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome e nome del lavoratore, giorni di fermo effettuati.
La Scheda 9 deve essere trasmessa all’Autorità marittima competente per territorio in tempo utile al fine di permettere le verifiche di competenza ed il completamento e l’inoltro dell’istanza entro il termine previsto.
Oltre alla Scheda 9, l’istanza deve essere completa di modulo per la comunicazione del codice IBAN, disponibile sempre nell’applicativo Fermo Pesca, da allegare debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato, corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore ed eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN del lavoratore.
Eventuali variazioni relative ai codici IBAN già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025.
Sono inammissibili le istanze presentate:
- dopo la data del 4 luglio 2025 o che a tale data risultino prive della Scheda 9 esclusivamente creata dall’applicativo, compilata da parte dell’azienda e integrata e vistata dall’Autorità marittima ovvero che a tale risultino prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori;
- con modalità differenti dall’invio telematico attraverso l’applicativo “Fermo Pesca”.
Il Ministero predispone infine il decreto di autorizzazione, con gli elenchi degli aventi diritto.
Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento disponibile, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
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