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Giovedì, 26 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Consecuzione ammissibile anche tra liquidazioni giudiziali

In ipotesi di apertura, revoca e riapertura, rileva la domanda che ha aperto la prima procedura

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 26 giugno 2025

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La consecutio è un vecchio principio di diritto (che con la L. 134/2012 ha avuto codificazione normativa nell’art. 69-bis comma 2 del RD 267/42) che consente di retrodatare il dies a quo del periodo sospetto delle azioni revocatorie.
Vi è consecuzione quando esiste una correlazione logica tra le situazioni e la costanza dei presupposti essenziali tra procedure e ciò si verifica quando nell’intervallo di tempo tra due procedure sussistono identità imprenditoriale e presupposti oggettivi, poiché la ratio del principio risiede non nella continuità temporale, ma in quella causale.

Si può invece ritenere che non vi sia consecuzione quando, oltre a essere trascorso un significativo lasso di tempo tra la fine della prima procedura e l’apertura della seconda, quest’ultima venga ...

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