Consecuzione ammissibile anche tra liquidazioni giudiziali
In ipotesi di apertura, revoca e riapertura, rileva la domanda che ha aperto la prima procedura
La consecutio è un vecchio principio di diritto (che con la L. 134/2012 ha avuto codificazione normativa nell’art. 69-bis comma 2 del RD 267/42) che consente di retrodatare il dies a quo del periodo sospetto delle azioni revocatorie.
Vi è consecuzione quando esiste una correlazione logica tra le situazioni e la costanza dei presupposti essenziali tra procedure e ciò si verifica quando nell’intervallo di tempo tra due procedure sussistono identità imprenditoriale e presupposti oggettivi, poiché la ratio del principio risiede non nella continuità temporale, ma in quella causale.
Si può invece ritenere che non vi sia consecuzione quando, oltre a essere trascorso un significativo lasso di tempo tra la fine della prima procedura e l’apertura della seconda, quest’ultima venga ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41