Richiesta di incentivi al GSE su edifici pubblici solo con gara già aggiudicata
L’operatore privato può promuovere il progetto nei confronti dell’ente e dare così via all’iter per aggiudicazione dei lavori e richiesta degli incentivi
Per poter fare richiesta al GSE degli incentivi previsti per gli interventi di efficienza energetica su edifici pubblici (quelli del Conto termico e quelli specifici per l’edilizia residenziale pubblica della “Misura PNRR M7I17”), la ESCo, che intende assumere il ruolo di “Soggetto Responsabile”, deve risultare “già” aggiudicataria degli interventi.
Nel caso della “Misura PNRR M7I17”, tale status deve essere raggiunto prima del 30 aprile 2026, essendo questo il termine ultimo per la presentazione della richiesta di incentivo al GSE, il quale ha a sua volta nel 30 giugno 2026 il termine ultimo per emanare l’eventuale atto di concessione dell’incentivo.
La procedura di evidenza pubblica che porta all’aggiudicazione può essere avviata sia dall’ente concedente, mediante pubblico avviso di sollecitazione dei privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, sia di propria iniziativa dalla ESCo per interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
In entrambi i casi, la proposta della ESCo (di propria iniziativa o su “sollecitazione” pubblica) deve contenere “un progetto di fattibilità […], una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l’indicazione dei requisiti del promotore” (art. 193 comma 3 del DLgs. 36/2023).
Ai sensi dell’art. 6-bis dell’allegato I.7 del DLgs. 36/2023, il progetto di fattibilità deve essere composto:
- per quel che concerne l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio, da: relazione generale; relazione tecnica; relazione preliminare di sostenibilità dell’opera; elaborati grafici tipologici delle opere; computo metrico estimativo preliminare; cronoprogramma di attuazione degli interventi;
- per quel che concerne l’affidamento dei servizi di gestione degli impianti dell’edificio efficientato, da: relazione tecnico-illustrativa; cronoprogramma di attuazione dei servizi.
La bozza di convenzione deve essere modellata secondo lo schema del contratto di prestazione energetica (c.d. “EPC”), tenendo conto degli elementi minimi previsti dall’Allegato 8 del DLgs. 102/2014 e dello schema di “contratto-tipo” (e relativa “matrice dei rischi”) approvato da ANAC con delibera n. 349 del 2024.
Una volta ricevuta la proposta, l’ente concedente ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e indica un termine non inferiore a 60 giorni per l’eventuale presentazione, da parte di altri operatori economici, di proposte relative al medesimo intervento.
Entro 45 giorni dalla scadenza del predetto termine, l’ente concedente individua una o più proposte da sottoporre alla procedura di valutazione che si conclude entro 60 giorni, estendibili a 90 nel caso di comprovate esigenze istruttorie.
Il progetto di fattibilità selezionato all’esito della procedura di valutazione deve a quel punto essere integrato con gli ulteriori elaborati richiesti dall’art. 6 dell’allegato I.7 del DLgs. 36/2023, per completarlo quale “Progetto di fattibilità Tecnico-Economica” (PFTE). All’esito della sua approvazione, il PFTE, inclusa una sintesi del piano economico-finanziario, è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione.
Su questa base di gara, ciascun concorrente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando (compreso ovviamente l’operatore privato che ha sviluppato la proposta iniziale) può presentare un’offerta, comprensiva del piano economico-finanziario asseverato (PEF), con le varianti migliorative al PFTE e con le eventuali modifiche allo schema di convenzione.
L’aggiudicazione avviene secondo il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità e prezzo” (art. 193 comma 8 del DLgs. 36/2023).
Solo a questo punto, la ESCo aggiudicataria, o comunque la ESCo che partecipa al raggruppamento di impresa aggiudicatario dei lavori, può avanzare la richiesta di incentivi al GSE.
Giova ricordare che, ai sensi del comma 12 dell’art. 193 del DLgs. 36/2023, l’operatore privato che ha promosso, o comunque proposto su sollecitazione pubblica, il progetto da cui è scaturita la procedura di gara, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dalla (mancata) aggiudicazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
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