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Martedì, 10 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Aggregazione tra fondazioni con trasferimento dei crediti fiscali

Il credito IRES e il credito IVA trasferiti del soggetto incorporato possono essere utilizzati in compensazione dall’incorporante

/ Salvatore SANNA

Martedì, 10 giugno 2025

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Con la risposta a interpello n. 150, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate analizza i riflessi fiscali prodotti dall’operazione di aggregazione, derivante da una disposizione prefettizia, per la quale una fondazione ha inglobato un’altra fondazione con decorrenza 1° settembre 2024.

Ai fini delle imposte sui redditi, si osserva che l’art. 172 comma 4 del TUIR opera anche in caso di enti diversi dalle società in ragione di quanto disposto dall’art. 174 del TUIR.
Secondo questa norma, “alla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi”.

Con riferimento agli adempimenti dichiarativi, poi, vale quanto previsto dall’art. 5-bis commi 2 e 4 del DPR 322/98, per il quale in caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.

Infatti, quest’ultima norma si applica anche per la fusione di enti diversi dalle società.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione del caso di specie sia una fusione che integra, sul piano civilistico e fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive dell’incorporata, ivi comprese quelle rilevanti ai fini IVA.
Ne consegue che i crediti tributari della fondazione incorporata (ente con esercizio d’impresa “a cavallo” 1° settembre 31 agosto) risultanti dalle sue scritture contabili con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 agosto 2024, confluiscono nella disponibilità della fondazione incorporante e potranno essere utilizzati nelle ordinarie forme di legge.

Passando alle imposte sui redditi, ossia ai fini dell’IRES, l’incorporante deve presentare la dichiarazione dei redditi per conto della fondazione incorporata, con riferimento all’esercizio d’impresa 1° settembre 2023 - 31 agosto 2024, da cui emerge un credito IRES, utilizzando il codice carica “9”.
Il medesimo può essere chiesto a rimborso o riportato in avanti. In quest’ultimo caso:
- il soggetto incorporante deve presentare la propria dichiarazione relativa alle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024, ove tale credito confluirà, compilando l’apposito quadro RV denominato “Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie”;
- si può utilizzare il credito IRES in sede di dichiarazione dei redditi in diminuzione dell’imposta dovuta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso, ovvero in compensazione tramite modello F24 ex art. 17 del DLgs 241/97.

Con riferimento all’IVA, si chiarisce che la fondazione incorporante deve presentare la propria dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2024, ove tale credito confluisce, composta dal frontespizio e da due moduli:
- nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01) vanno compilati tutti i quadri inerenti all’attività dal medesimo svolta, riportando i dati delle operazioni effettuate nel corso dell’anno 2024, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto incorporato (dante causa) nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’incorporazione. Devono, altresì, essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione;
- nel modulo relativo al soggetto dante causa vanno compilati tutti i quadri inerenti all’attività dallo stesso svolta, comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’incorporazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, va indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.

La fondazione incorporante ha diritto di utilizzare il credito in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure di chiederlo a rimborso (in presenza dei requisiti ex art. 30 del DPR 633/72).

L’Agenzia delle Entrate precisa anche che non occorre presentare una dichiarazione IVA autonoma per la fondazione incorporata relativa all’anno 2024, mentre restano fermi gli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta (2023) antecedente l’anno della incorporazione, a carico della fondazione estinta.

Si ricorda, infine, che la fondazione incorporante deve presentare la dichiarazione di variazione dei dati (modello AA7/10) ex art. 35 del DPR 633/72, compilando la sezione 1 del modello relativa alle operazioni straordinarie, barrando la casella 1b “fusione per incorporazione”.

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