Sospensione dei servizi al condomino moroso indipendentemente dalla loro natura
Anche in caso di sospensione del teleriscaldamento, il condomino può utilizzare fonti alternative per riscaldare la propria abitazione
Il condomino diventa moroso nei confronti del condominio una volta trascorso il termine di pagamento indicato nella delibera, avendo la stessa valore vincolante per tutti i condomini, anche se assenti o dissenzienti. Quindi, il condomino è debitore del condominio per le spese ordinarie, dall’inizio dell’anno di gestione, per le spese straordinarie dal momento del riparto.
Come indicato dall’art. 1129 comma 9 c.c., salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Difatti, ai sensi dell’art. 63 comma 1 disp att. c.c., in questa ipotesi, l’amministratore,
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