Incentivo per il trattenimento in servizio senza obbligo di DURC
L’INPS fornisce le istruzioni per l’agevolazione destinata ai lavoratori che rinunciano a «Quota 103» o alla pensione anticipata
L’art. 1 comma 161 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha riproposto l’incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato entro quest’anno i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”).
In modo analogo, l’incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata ex art. 24 comma 10 del DL 201/2011.
L’esercizio dell’opzione consiste nella rinuncia all’accredito della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data dell’esercizio della facoltà in questione.
La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare, viene quindi corrisposta interamente al lavoratore – determinando una busta paga “più pesante” – e non concorre a formare reddito ai fini fiscali.
Nel merito è intervenuto ieri l’INPS con la circ. 102 di ieri, fornendo le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’incentivo in esame.
Tra le varie, l’Istituto previdenziale ha precisato che il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore, mentre resta fermo l’obbligo di versamento della quota a carico azienda.
In altri termini, la posizione assicurativa del lavoratore continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro.
Inoltre, si ricorda che la facoltà di rinuncia è esercitabile e revocabile dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa. Viceversa, l’opzione non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo trova applicazione automatica anche sul nuovo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, l’Istituto previdenziale ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
Per quanto riguarda invece le decorrenze di riferimento per l’incentivo in parola, nella circ. n. 102/2025 si precisa che per i soggetti in possesso di:
- 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025, il trattamento pensionistico “Quota 103” decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero 9 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, la pensione anticipata ex art. 24 comma 10 del DL 201/2011 decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Un altro aspetto significativo è caratterizzato dalle condizioni di spettanza dell’incentivo in questione. In particolare, l’INPS evidenzia che trattandosi di un abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, il beneficio non assume la natura di incentivo all’assunzione e pertanto non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015. Inoltre, non comportando benefici in capo al datore di lavoro, la fruizione dell’incentivo non risulta subordinata al possesso del DURC.
Ancora, dopo aver chiarito che l’applicazione della misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla sua registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’INPS ricorda che trattandosi di un mancato versamento della quota IVS a carico del lavoratore e nell’erogazione dei corrispondenti importi direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione, l’incentivo risulta, da un lato, applicabile contestualmente ad altre misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e, dall’altro, non risulta strutturalmente compatibile con eventuali esoneri dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto il mancato versamento della quota IVS esclude l’applicabilità delle agevolazioni su tale quota.
Infine, nella circolare in commento vengono fornite le istruzioni per la gestione dell’incentivo nel flusso UniEmens. In particolare, l’Istituto rende noto che nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il codice causale già in uso “L577”. Con l’occasione, viene altresì illustrata l’esposizione dei dati degli iscritti alla Gestione pubblica nonché nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens, nel caso di datori di lavoro agricoli.
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