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Venerdì, 27 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nelle cooperative meccaniche nuove retribuzioni minime da questo mese

Incremento medio complessivo pari ad almeno 200 euro nel quadriennio di vigenza

/ Alessandro MORI

Venerdì, 27 giugno 2025

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Nell’elaborazione dei cedolini paga per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche (codice CNEL C016) dal mese di giugno in corso occorre considerare nuovi valori dei minimi retributivi.
Questa è la novità di più immediata applicazione derivante dall’Accordo di rinnovo del 17 giugno e dal successivo Accordo integrativo del 24 giugno, entrambi siglati da Legacoop, Confcooperative e Agci in rappresentanza datoriale e da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil quali organizzazioni sindacali dei lavoratori, che definiscono la disciplina applicabile fino al 30 giugno 2028.

Di seguito se ne riportano gli importi: liv. A1, 2.994,63 euro; liv. B3, 2.717,15 euro; liv. B2, 2.498,99 euro; liv. B1, 2.329,32 euro; liv. C3, 2.173,17 euro; liv. C2, 2.029,17 euro; liv. C1, 1.987,14 euro; liv. D2, 1.945,13 euro; liv. D1, 1.754,06 euro. Tali importi, al pari dei successivi previsti da giugno 2026, giugno 2027 e giugno 2028 (per i quali si rinvia alla tabella contenuta nell’Accordo del 24 giugno), sono stati determinati in applicazione del nuovo meccanismo di adeguamento automatico annuale all’andamento dell’inflazione dell’anno solare precedente, che prevede un incremento fisso del 2% anno su anno e un meccanismo di compensazione nelle annualità future in caso di tasso IPCA rilevato dall’ISTAT in misura inferiore al 2%.

Dalla medesima decorrenza di giugno 2025 aumenta anche l’indennità di trasferta, i cui nuovi valori sono i seguenti:
- trasferta intera, 50,67 euro;
- quota per il pranzo o la cena, 13,15 euro;
- quota per il pernottamento, 24,38 euro.

Sempre da giugno 2025 devono essere applicati i seguenti nuovi valori per l’indennità di reperibilità:
- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: per i livelli C1, D2 e D1, 5,80 euro; per i livelli C3 e C2, 6,92 euro; per i livelli A1, B3, B2 e B1, 7,94 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: per i livelli C1, D2 e D1, 8,73 euro; per i livelli C3 e C2, 10,85 euro; per i livelli A1, B3, B2 e B1, 13,07 euro;
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: per i livelli C1, D2 e D1, 9,44 euro; per i livelli C3 e C2, 11,64 euro; per i livelli A1, B3, B2 e B1, 13,75 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni: per i livelli C1, D2 e D1, 37,73 euro; per i livelli C3 e C2, 45,45 euro; per i livelli A1, B3, B2 e B1, 52,77 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: per i livelli C1, D2 e D1, 38,44 euro; per i livelli C3 e C2, 46,24 euro; per i livelli A1, B3, B2 e B1, 53,45 euro;
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: per i livelli C1, D2 e D1, 41,37 euro; per i livelli C3 e C2, 50,17 euro; per i livelli A1, B3, B2 e B1, 58,58 euro.

Tra le altre novità introdotte dall’Accordo del 17 giugno occorre in primo luogo segnalare la previsione (art. 4) delle causali “contrattuali” che – in virtù dell’art. 19 comma 1 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81 – legittimano l’apposizione al contratto a tempo determinato di una durata eccedente i 12 mesi, purché compresa entro i 24.

In tema di welfare, la nuova stesura dell’art. 17 aumenta a 220 euro dal 1° giugno 2025 il valore degli strumenti da mettere a disposizione di ciascun lavoratore per il loro utilizzo entro il 31 maggio successivo. È prevista una progressione di 10 euro annui durante il quadriennio di vigenza contrattuale, che ne porterà il valore a 230 euro da giugno 2026, a 240 euro da giugno 2027 e poi a 250 euro da giugno 2028.

Altra novità di rilievo è quella relativa all’elemento perequativo; in primo luogo è stato previsto con decorrenza 1° gennaio 2026 il suo passaggio da 485 a 500 euro, con l’aggiunta della previsione di un meccanismo di progressiva riduzione del suo ammontare in funzione del differenziale tra retribuzione annua lorda e paga base tabellare annua lorda comprensiva degli scatti d’anzianità, descritto all’art. 13, che contiene anche una serie di esempi di computo.

In tema di orario di lavoro, da gennaio 2026 l’art. 5 istituisce 8 ore di permesso aggiuntive, ulteriori quindi rispetto a quelle già previste, a beneficio dei lavoratori impegnati su 21 turni settimanali comprendenti le notti, il sabato e la domenica.

Quanto alla previdenza complementare, dal mese di giugno in corso di svolgimento il contributo a carico dell’azienda aumenta dal 2,2% al 2,3% del minimo contrattuale.

In tema di assistenza sanitaria integrativa si segnala invece l’introduzione da gennaio 2026 di una nuova garanzia, riconducibile ai casi di non autosufficienza permanente (nell’ambito della c.d. Long Term Care o LTC), con contributo azienda inizialmente pari a 215,40 euro annui (in progressione a 243 dal 2027 e poi a 270,60 euro dal 2028), tale da alimentare una copertura spese di 500 euro mensili per tutta la vita del lavoratore.

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