Composizione negoziata della crisi più efficace per le imprese strutturate
Utili assetti contabili e amministrativi non palesemente deficitari
Uno dei momenti più delicati della composizione negoziata della crisi (CNC) è l’avvio delle trattative: uno snodo essenziale, in quanto la disponibilità a negoziare dei creditori e delle parti interessate la CNC è un elemento che l’esperto è chiamato a valutare immediatamente dopo l’accettazione dell’incarico (art. 17 comma 5 del DLgs. 14/2019, c.d. CCII).
Dal punto di vista dell’impresa debitrice, la fase di avvio delle trattative è quasi naturalmente il risultato dei documenti depositati sulla piattaforma per l’accesso alla CNC. Tale documentazione, oltre che completa, dovrà dare conto della esistenza di interlocuzioni con i creditori o delle motivazioni per le quali è ragionevole ritenere che essi siano disponibili a negoziare. Inoltre, è utile che detta documentazione sia capace di indirizzare le trattative, con indicazione della tipologia dell’accordo o istituto giuridico di exit, così come del perimetro dei creditori da invitare alla trattativa: non è infrequente, infatti, che solo alcuni vi siano coinvolti, nel presupposto di un regolare adempimento delle obbligazioni verso gli altri (ivi compresi i lavoratori).
Quando i creditori appartengano a una o alcune categorie, può essere utile anticipare loro l’intenzione di accedere alla CNC, così da poter “certificare” la ragionevole esistenza della disponibilità a trattare sulla base del progetto di piano di risanamento da depositare per l’accesso alla CNC ex art. 17 comma 3 lett. b) del CCII. Paiono abbastanza rare le situazioni in cui, invece, mettere i creditori di fronte “al fatto compiuto” può consentire un vantaggio. Va ricordato, ad esempio, che la conferma delle misure protettive e cautelari da parte del Tribunale rappresenta spesso una condizione essenziale per la continuità nelle more delle trattative e che la costituzione “contra” nel giudizio è ragionevolmente più frequente quando l’avvio della CNC non è una scelta condivisa con i creditori.
Le fasi di “pre avvio” della CNC dovrebbero anche consentire di comprendere se e chi sono eventuali parti diverse dai creditori che devono partecipare alle trattative. Tali potrebbero essere terzi investitori, interessati a rilevare asset, complessi aziendali o esposizioni nei confronti dell’impresa in crisi consentendone il risanamento in continuità (anche indiretta). Alle trattative potrebbero essere invitati i soci, anche perché a differenza di quanto accade per i veri e propri strumenti di regolazione della crisi, nella CNC le scelte non sono rimesse agli amministratori e, per il fatto di rivestire carattere straordinario, possono richiedere l’assenso della compagine sociale.
Talvolta è necessario che parte delle trattative siano i garanti (ad esempio fideiussori) dei debiti della società, in quanto se da un lato la possibilità di estendere nei loro confronti delle misure protettive e cautelari è (quantomeno) dubbia, dall’altro sono evidenti i riflessi sul loro patrimonio che possono derivare dalle azioni di risanamento, così come è diversa l’attitudine a trattare dei creditori non garantiti rispetto a quelli che lo sono (si pensi alle garanzie di Stato che assistono alcune esposizioni chirografarie delle banche). Altrettanto rilevante potrebbe essere la partecipazione alle trattative di parti correlate e/o di società dello stesso gruppo, sia che queste siano oggetto di altri procedimenti di CNC “paralleli” (quando non vi sia una vera e propria CNC gruppo), sia che vi siano rapporti intercompany finanziari, commerciali o di servizi.
Un tema particolare è quello della necessità o meno di condurre il test pratico per la ragionevolezza della possibilità di risanamento. Vi sono situazioni in cui esso non viene effettuato, specie se le imprese hanno un margine operativo lordo negativo, situazioni per le quali, quindi, il rapporto con lo stock di debito da ristrutturare non può essere indicativo del numero di anni del risanamento. In tali casi diviene oltremodo significativa la previsione delle dinamiche finanziarie attese (art. 19 comma 3 lett. d del CCII), anche in relazione alle esigenze di cassa della continuità per le quali possono rivelarsi necessari apporti di finanza esterna, al fine di consentire che nel corso delle trattative non vi sia un deterioramento dei fondamentali aziendali o un pregiudizio ulteriore per i creditori, specie se partecipano alle trattative.
Assume peraltro rilievo, anche per i creditori che partecipano alle trattative, la possibilità di indicare, fin dall’avvio della CNC, che essa produrrà effetti non peggiori di quelli della prospettiva liquidatoria. Tale confronto, anche se non espressamente richiesto nella CNC (tranne che per il caso di transazione fiscale: art. 23 comma 2-bis del CCII), rimane nei fatti un elemento rilevante, specie quando vi sia la necessità di ristrutturare debiti bancari garantiti.
Le considerazioni di cui sopra giustificano le evidenze statistiche circa l’utilizzo della CNC, che si appalesa un istituto (più) efficace per le imprese che sono in grado di “strutturarne” per tempo l’avvio e che, in definitiva, hanno assetti organizzativi appropriati per affrontare la crisi (spesso mediante l’ausilio di consulenti finanziari e legali), nonché assetti contabili e amministrativi non palesemente deficitari, in quanto capaci di rilevare e sistematizzare i dati contabili e gestionali realizzati ed attesi.
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